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  • La Cassazione ha scritto l’ultima parola sull’assegno di divorzio. Cosa cambia

    La sentenza della Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio.

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  • Affitto: obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario

    Affitti: tipologie di contratti di locazione e obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario

    Per comprendere la ragione di ciò è necessaria una breve premessa. Se la regola generale del nostro ordinamento vuole le parti libere di determinare il contenuto e le clausole di ogni contratto, ciò non vale però nel campo delle locazioni ove, per tutelare la parte più debole, ovvero l’inquilino, la legge ha voluto stabilire alcuni limiti al potere di autodeterminazione dei contraenti. Il limite principale attiene alla durata dell’affitto, ed è proprio sulla base di questa che si distinguono i vari tipi di contratti:

    • affitto a canone libero: la durata è di 4 anni con rinnovo in automatico per altri 4 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima. Alla prima scadenza però il rinnovo è obbligatorio per il locatore, motivo per cui questo contratto viene chiamato anche “4+4”. La seconda caratteristica del contratto di locazione a canone libero è nel nome stesso: il canone di affitto può infatti essere determinato dalle parti senza alcun vincolo.

    • affitto a canone concordato: la durata qui è di 3 anni e, anche qui, alla scadenza si rinnova in automatico per altri 3 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima; alla prima scadenza, è obbligatorio per il locatore il rinnovo per altri 2 anni. Ecco perché questo contratto viene chiamato “3+2”. Anche in tale ipotesi il locatore può rifiutare il rinnovo automatico solo per le cause sopra elencate.

    • affitto a uso transitorio: ha una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi non rinnovabili; il canone è libero, può essere stipulato solo in presenza di particolari situazioni di necessità temporanee dell’inquilino o del padrone di casa che vanno indicate nel contratto.

    • affitto per studenti universitari: ha una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi e può essere rinnovato.

    • affitto per finalità turistiche: la durata del contratto è libera. In genere tale tipo di locazione è stipulata per brevi periodi. Al termine del periodo pattuito la disdetta è automatica e il conduttore deve rilasciare l’immobile locato.

    Sono così definiti gli obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario.

    Recessione del contratto da parte dell’inquilino

    Solo l’inquilino potrebbe recedere dal contratto prima della scadenza, ma dovrà dimostrare una giusta causa, che ricorre quando si tratta di:

    • fatti sopravvenuti e non conosciuti o conoscibili al momento della conclusione del contratto: ad esempio un trasferimento lavorativo non richiesto;

    • il fatto non deve dipendere dalla volontà dell’affittuario: ad esempio la decisione di cambiare lavoro e andare a vivere altrove;

    • il fatto deve comportare un’oggettiva impossibilità a permanere nell’immobile: ad esempio l’estrema lontananza della nuova sede lavorativa (diverse centinaia di chilometri).

    L’adempimento ricade, entro 30 giorni dalla firma del contratto, sul padrone di casa il quale può – indicandolo nel contratto – addossare non oltre il 50% della spesa fiscale sull’inquilino. Se il locatore non provvede alla registrazione, l’Agenzia delle Entrate può però inviare l’accertamento anche all’inquilino. Si ha infatti una responsabilità solidale. Sicché anche quest’ultimo, volendo, può registrare il contratto nel caso in cui non vi provveda il proprietario.

    Cosa fare se l’inquilino non paga l’affitto?

    Qualunque sia la tipologia di contratto da registrare, se temi che il tuo futuro affittuario non sia in grado di pagare il canone richiesto, affidati a Clipeo!

    Conoscere infatti la situazione patrimoniale del tuo interlocutore è fondamentale per potergli dare fiducia.

    Solo così potrai stipulare il contratto di locazione con la consapevolezza di conoscere chi hai davanti e senza alcuna sorpresa.

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  • La possibilità di pignorare il Trattamento di Fine Rapporto

    Il trattamento di fine rapporto o TFR è una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa a prescindere dal motivo.

    Nello specifico, la confisca del TFR sarà realizzata nella forma del pignoramento presso terzi e potrà essere effettuato presso il datore di lavoro o presso l’istituto dove viene versata la liquidazione; in entrambi i casi il creditore deve provvedere preventivamente alla notifica del titolo esecutivo e all’atto di precetto e solamente in seguito potrà notificare l’atto al debitore.

    Pignorare il Trattamento di Fine Rapporto

    Secondo quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c., infatti, possono essere pignorate le somme dovute a titolo di stipendio di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ricomprendendo tra queste ultime indennità anche il TFR.

    La legge però impone dei limiti, in quanto può essere requisito in casi specifici:

    • quando si tratta di soddisfare crediti di natura alimentare: il TFR potrà essere pignorato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice allegato

    • quando si tratta di soddisfare crediti dello Stato, Province o Comuni o ogni altro credito: si potrà procedere a pignorare il TFR nel limite di 1/5;

    • se concorrono contemporaneamente più pignoramenti (per crediti alimentari, tributi, altre cause), non si potrà pignorare più della metà delle somme.

    È inoltre bene precisare che il TFR è esigibile solamente alla conclusione del rapporto di lavoro.

    Quando il pignoramento del TFR è effettuato presso il datore di lavoro

    Quando viene effettuato alla fonte, il terzo provvede a versare le somme direttamente al creditore come da ordinanza di assegnazione. In ogni caso, l’anticipazione del t.f.r. contenuta entro il 70% della liquidazione complessiva non intacca la quota dell’indennità riservata al soddisfacimento del creditore procedente.

    Quando è effettuato presso la banca

    Con la previsione dei nuovi commi 8 e 9 dell’art. 545 c.p.c., è stato stabilito che se l’accredito della liquidazione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore è intervenuto precedentemente al pignoramento, il t.f.r. può essere confiscato solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito, invece, è intervenuto in pari data o successivamente al pignoramento, il t.f.r. è pignorabile nella misura indicata dal tribunale per crediti alimentari, nella misura di un quinto per crediti diversi e fino alla metà in caso di concorso simultaneo di cause.

    Come fare per individuare il TFR del debitore da cui recuperare il proprio credito?

    Qualora doveste recuperare il vostro credito tramite il pignoramento del TFR del vostro debitore, affidatevi a JOB, il servizio di Clipeo attraverso il quale il recupero è più agevole: le indagini svolte sono infatti finalizzate ad individuare sia l’attuale attività lavorativa di una persona fisica (alle dipendenze di terzi e/o autonoma), sia gli eventuali trattamenti pensionistici, con la stima dell’emolumento percepito.

     

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  • Non pagare l’assegno di mantenimento ora è reato.

    Assegno di mantenimento: la normativa

    Dallo scorso 6 aprile è infatti entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che punisce con la multa fino a 1.032 euro e con il carcere fino a un anno chi si sottrae agli obblighi economici derivanti da separazione, divorzio o dai provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori per figli nati al di fuori del matrimonio.

    L’intento della disposizione è quello di dare ordine a una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni. Il codice penale degli anni 30 puniva, con l’art. 570, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era però interpretata in modo rigoroso e rischiava solo dava mancanze al coniuge o ai figli in termini di mezzi di minima di sussistenza come il cibo. Dal 1987 è poi diventato reato non pagare l’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio, mentre dal 2006, lo è diventato quello di non pagare il mantenimento per i figli in genere; in entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero in stato di bisogno, ma bastava, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto nel provvedimento del Giudice.

    Gli strumenti per effettuare una richiesta corretta

    Dal 6 aprile queste ultime due norme sono state abrogate e sostituite con un nuovo reato. Le implicazioni, non si sa quanto volute dal legislatore, sono molteplici: diventa quindi reato  anche non versare l’assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati, lo sarà però se i genitori sono divorziati.

    Infine, data la formulazione generica della norma, potrebbe finire sul banco degli imputati chi è puntuale con l’assegno mensile, ma magari non ha rimborsato le spese straordinarie dei figli come visite mediche o libri scolastici.

    Resta però in agguato il rischio del paradosso: un coniuge rischia il carcere nel caso in cui non dovesse pagare l’assegno provvisorio di separazione che, con la sentenza finale, potrebbe risultare non dovuto; il figlio maggiorenne i cui genitori sono separati o non sono sposati è meno tutelato di un suo coetaneo i cui genitori hanno divorziato.

    Diversità di tutela di cui si fa fatica a intravedere una ragione plausibile. La cosa migliore che l’avvocato matrimonialista possa fare è conoscere l’effettiva condizione economica dell’ex coniuge affinché la richiesta di assegno sia da una parte congrua e dall’altra correttamente calibrata alle reali capacità economiche. In questo modo si potranno gestire alle meglio situazioni delicate e comunque sempre dolorose.

    Il servizio DETECT di Clipeo è in grado di fornire una fotografia nitida e chiara della situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge.

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  • Badante picchia anziana: ennesimo episodio di maltrattamento

    La protagonista di questa terribile vicenda svoltasi a Cassano Magnago in provincia di Varese, è un’anziana donna di 87 anni che veniva da tempo brutalmente picchiata dalla badante ucraina sessantanovenne.

    Badante picchia anziana: la vicenda

    I carabinieri ieri hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna, non autosufficiente, proprio mentre veniva aggredita brutalmente. Da qualche giorno i militari stavano monitorando il comportamento della badante, dopo aver installato in casa alcune telecamere, a seguito della segnalazione dei suoi familiari che da tempo la notavano stranamente remissiva e spaventata.

    La badante ucraina avrebbe picchiato l’anziana donna ripetutamente mentre mangiava, ingiuriandola e sottoponendola a umiliazioni ricorrenti mentre era in bagno. In Italia da oltre 20 anni, la 69enne ha sempre lavorato presso famiglie in varie zone della Lombardia. Sono in corso accertamenti per verificare non vi siano state altre vittime del suo brutale comportamento. La donna è stata accompagnata in carcere a Como.

    (Fonte: Ansa.it)

    Maltrattamento anziani: proteggiamo i nostri cari

    Siamo sempre sicuri di mettere i nostri cari nelle mani giuste? In gran parte dei casi ci si accorge di essersi affidati a persone poco raccomandabili quando ormai è troppo tardi, specialmente nel caso in cui l’anziano non è in grado di comunicare quanto sta accadendo. Ma il modo per tutelarsi esiste!

    Servizio Screening di Clipeo

    Prima di assumere una badante, accertatevi di mettere i vostri cari in mani sicure affidandovi al servizio SCREENING  di Clipeo, un rapporto completo e approfondito sulle persone fisiche che prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e permette di avere così una fotografia quanto più precisa della persona che abbiamo davanti.

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  • Mantenimento dei figli: è necessaria la verifica dei redditi di entrambi i genitori

    Quantificazione dell’assegno mantenimento dei figli: la vicenda

    Questo è quanto ha precisato la Corte di Cassazione nell’accogliere l’istanza di un padre, a carico del quale la Corte d’Appello aveva imposto il versamento di un assegno di mantenimento di 400 euro nei confronti del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

    Il ricorrente lamenta però che la quantificazione sia stata effettuata senza rispettare il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori; la difesa precisa che non è nemmeno stata documentata la situazione economica dell’altro genitore, dunque i giudici avrebbero dovuto disporre d’ufficio i relativi accertamenti tributari sul punto.

    Come si quantifica l’’assegno di mantenimento dei figli?

    I genitori sono obbligati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche.

    Il giudice nella determinazione dell’assegno per il minore dovrà tenere conto non solo delle attuali esigenze del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, effettuando un corretto bilanciamento.

    A seguito della separazione, spiega la Cassazione, continua a trovare applicazione l’articolo 147 c.c., che ora rimanda all’articolo 315-bis c.c., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga gli stessi a far fronte a molteplici esigenze.

    Poiché lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell’intero nucleo familiare, il parametro di riferimento per quantificare l’entità dell’assegno di mantenimento sarà costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge.

    Nel caso in esame, la Corte di merito si è unicamente limitata ad avallare la soluzione del Tribunale che, a sua volta, non è stata supportata da un’idonea indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi e la loro capacità di lavoro.

    Al contrario, il provvedimento impugnato ha trascurato la maggior capacità economica dell’altro genitore seppur accertata in concreto.

    Conoscere la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge per determinare l’assegno di mantenimento dei figli

    Quando hai bisogno di tutelare i tuoi figli ed hai necessità di identificare con esattezza il tenore di vita e di conseguenza la reale situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge ai fini di quantificare l’assegno di mantenimento, affidati al servizio DETECT di Clipeo.

    È un prodotto completo, in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della situazione aggiornata dell’ex fornendo gli strumenti che permettono così di stabilire un equo assegno di mantenimento.

  • Divorzio: l’ex sceglie di licenziarsi? Niente assegno divorzile!

    Il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è più ritenuto un parametro di riferimento essendo rimasto dopo la sentenza n. 11504/2017 il solo fattore discriminante del raggiungimento o meno dell’autosufficienza economica.

    Assegno divorzile se l’ex si licenzia: la vicenda 

    Questo è quanto si desume dall’ordinanza n. 3015/2018, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato la pretesa di una donna la quale voleva ottenere una maggiorazione dell’assegno divorzile dovutole dall’ex marito, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La signora aveva chiesto un aumento dell’assegno divorzile da 800 a 3.800 euro, e, ove non le fosse assegnata la casa coniugale, a 5.800 euro. Il giudice decise non solo di non assegnarle la casa coniugale, visto che l’unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, ma respinse anche la richiesta di aumento dell’assegno essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento da cui percepiva un canone di locazione, di un terreno e beneficiaria di reddito da attività lavorativa svolta in una società.

    Assegno divorzile: la sentenza della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha condiviso la decisione della Corte Territoriale, evidenziando come quest’ultima avesse confermato l’originario importo tenendo conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa sei anni), delle condizioni personali ed economiche della donna, abilitata all’esercizio della professione forense e proprietaria di immobili.

    Il giudice aveva constatato che fosse una libera scelta di vita della donna rinunciare ad una carriera promettente, accettare un posto lavoro part-time fino a dimettersi dal lavoro all’età di 46 anni, senza che vi fosse prova di alcuna costrizione al riguardo, né vi fossero stati tentativi di riprendere l’attività lavorativa.

    La conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, dunque, non rappresenta più un parametro di riferimento utilizzabile ai fini del giudizio.

    Ciò che giustifica l’attribuzione dell’assegno è la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

    Quest’ultimo parametro va valutato con necessaria elasticità e considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno come persona singola, e non come ex coniuge, inserita in un determinato contesto sociale.

    La valutazione della soglia dell’indipendenza economica è di fatto riservata al giudice di merito.

    Come fare per conoscere l’esatta condizione economica dell’ex coniuge?

    Per identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge ai fini dell’assegno divorzile, richiedi con il nostro servizio DETECT una Indagine Patrimoniale ad hoc.

    Un prodotto completo in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della situazione economico-patrimoniale del soggetto indagato.

     

  • Dichiarazione di successione: cosa dichiarare e chi deve presentarla

    Dichiarazione di successione: quando deve essere presentata?

    La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso.

    In caso di omissione viene applicata una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta liquidata e se non è dovuta alcuna imposta si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro. Il mancato pagamento, anche in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi “autoliquidati” comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

    Dichiarazione di successione: quali beni dichiarare?

    Sono compresi tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita che corrispondono al suo patrimonio, dal quale sarà possibile dedurre anche i debiti Tra i beni e diritti vi rientrano:

    • beni immobili e quindi fabbricati e terreni;

    • beni mobili e titoli al portatore posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;

    • denaro, gioielli, preziosi e mobilia;

    • rendite, pensioni e crediti;

    • aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;

    • navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

    L’imposta di successione è dovuta per i beni e diritti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia; in caso contrario, l’imposta è comunque dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

    Dichiarazione di successione: chi è tenuto al pagamento?

    L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari, ma anche i semplici «chiamati all’eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l’eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.

    Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono dell’imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Mentre i legatari, sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.

    Individuare gli eredi del patrimonio del defunto

    Come rintracciare eventuali ulteriori eredi?

    Tramite il servizio Rintraccio Eredi è possibile individuare gli eredi legittimari del defunto, impreziosito dall’indagine su eventuali accettazioni o rinunce della stessa.

    Come fare per conoscere l’esatto patrimonio del defunto?

    Quando hai bisogno di identificare con esattezza la situazione economica e patrimoniale del defunto, Detect è la risposta. Un prodotto completo, in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della sua situazione aggiornata.

  • Conto corrente cointestato: istruzioni per l’uso

    Come tutelare i propri diritti in un conto corrente cointestato?

    Quella del conto cointestato è una pratica ormai consolidata. All’interno delle famiglie, quasi sempre c’è un conto con più di un titolare: un padre e il figlio, il marito e la moglie, l’anziano non più autonomo e la badante-convivente. Ma, da un punto di vista giuridico, la cointestazione si considera un atto di pura formalità o è, a tutti gli effetti, una donazione del 50% dell’importo depositato e di quello che lo sarà in futuro? Sul tema, di recente, si è espressa più volte la Cassazione, fornendo i chiarimenti necessari per orientarsi in questa spinosa materia. «Spinosa» perché, a fronte di un atto che formalmente è sempre identico, le finalità che lo sorreggono possono essere le più svariate e non è facile ricostruire, a posteriori, quali fossero le effettive intenzioni dei correntisti.

    Conto corrente cointestato: si considera donazione?

    Cointestare un conto corrente a una persona è una donazione a tutti gli effetti, salvo si dimostri che lo scopo perseguito dalle parti era un altro e che, quindi, la donazione era solo fittizia. Ad esempio, se un padre nomina come contitolare del conto anche il figlio, questo atto comporta lo spostamento della proprietà del 50% dei soldi in capo a quest’ultimo.

    Tuttavia, qualora dovessero sorgere delle divergenze tra i due, il precedente titolare potrebbe sempre dimostrare che la donazione era solo una simulazione finalizzata a uno scopo diverso: quello, ad esempio, di aiutare il padre nelle operazioni allo sportello che questi, per via dell’età, non è più in grado di svolgere da solo.
    Allo stesso modo, in una coppia che si separi, ove la moglie pretenda di avere il 50% del conto cointestato, il marito potrebbe dimostrare che la suddetta cointestazione era stata puramente formale, finalizzata solo a consentire alla moglie non titolare di reddito di effettuare prelievi in autonomia per prendersi cura della casa; la prova potrebbe essere raggiunta dimostrando che il conto è alimentato solo dai redditi dell’uomo che vi accredita puntualmente lo stipendio.

    Recuperare il credito da un conto corrente cointestato

    È possibile prelevare più della metà dei soldi da un conto corrente cointestato?

    Nei rapporti con la banca, il cointestatario dei soldi ha la possibilità di prelevare qualsiasi somma, anche superiore al 50% e può inoltre chiudere il conto ritirando tutto il denaro che vi è depositato. Difatti le relazioni con l’istituto di credito sono regolate secondo il principio della cosiddetta «solidarietà attiva»; significa che ciascuno dei correntisti può esigere dalla banca qualsiasi somma, anche superiore alla metà.

    I rapporti tra le parti, restano però disciplinati in modo opposto: chi preleva più della propria quota è tenuto a restituire all’altro la sua parte fino a ricostituire la metà del deposito.

    I debiti si dividono a metà tra i due titolari del conto corrente cointestato?

    Anche per i debiti i correntisti rispondono secondo la regola della «solidarietà passiva». Qualora il conto dovesse essere “in rosso”, la banca potrebbe chiedere il pagamento delle somme dovute a ciascuno dei due correntisti, per l’intero. Ciascuno dei due potrebbe essere costretto a pagare tutto il debito, salvo poi rivalersi contro l’altro per la sua parte del debito (ossia il 50%).

    Come individuare il conto corrente cointestato di una persona da cui recuperare un credito?

    Se devi recuperare un credito e hai necessità di individuare eventuali conti cointestati di una persona affidati a MONEY. L’indagine Money è un servizio propedeutico al recupero di un credito, che permette di individuare eventuali rapporti bancari di una persona.

    È possibile verificare se la persona alla quale stiamo cointestando un conto è affidabile?

    Quando non si ha la certezza di conoscere approfonditamente il soggetto, sarebbe bene verificare l’affidabilità della persona a cui si intende cointestare un conto corrente. Ciò è possibile grazie a SCREENING, un rapporto completo e approfondito sulle persone fisiche che prende in considerazione tutti gli ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo.

     

  • Allontanamento dalla casa coniugale: quando è consentito andare via di casa

    L’obbligo di coabitazone dopo il matrimonio

    Uno dei principali doveri che scattano dopo il matrimonio è quello di coabitazione: marito e moglie sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto salvo diversi accordi, e non è consentito lasciare quella che viene definita casa coniugale senza una giusta causa. Infatti, come per l’infedeltà, anche nel caso di abbandono del tetto può essere chiesta la separazione con addebito.

    Ci sono tuttavia delle eccezioni che possono essere legate a un accordo tra i coniugi (ad esempio nel caso in cui la famiglia decide di vivere qualche anno separata per consentire, a uno dei due, di fare carriera accettando un trasferimento particolarmente lontano). Lo stesso accordo potrebbe consentire la separazione di fatto della coppia quando marito e moglie abbiano ormai preso consapevole cognizione del fatto che l’unione sia svanita e si autorizzano l’un l’altro a vivere in una casa diversa.

    A questo proposito, vista la delicatezza della situazione sarà più opportuno redigere un accordo per iscritto. In ultimo, una giusta causa per poter andare via di casa è il comportamento pericoloso del coniuge che metta a repentaglio la sicurezza fisica o psicologia dell’altro.

    L’allontanamento dalla casa coniugale

    Se un coniuge si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, confermando la volontà di non fare più ritorno, viola l’obbligo di coabitazione. In questo caso, l’altro coniuge può ottenere la separazione e chiedere al giudice che ne addebiti la causa all’ex, e quest’ultimo non può pretendere il mantenimento anche se ha un reddito più basso.

    Non si può abbandonare la casa coniugale neanche se si ha intenzione di chiedere, di lì a breve, la separazione. Solo l’esistenza di una crisi già in atto, evidente e irreversibile, che dipenda da cause diverse e precedenti all’abbandono del tetto, giustifica l’allontanamento da casa. Tuttavia, anche in questo caso, per evitare problemi di carattere processuale, è meglio che i coniugi sottoscrivano un accordo con cui si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.

    Quando si può abbandonare la casa e il coniuge

    L’allontanamento dalla residenza familiare è possibile solo se vi è una giusta causa. In questa ipotesi non è causa di addebito, anche se manca l’accordo con l’altro coniuge. L’abbandono della casa è consentito, ad esempio:

    • se successivo alla richiesta della domanda al giudice di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    • se è determinato da situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il continuare della convivenza, oppure quando l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile quando cioè c’è una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune.

    Un altro esempio di abbandono legittimo della casa è quello necessario a sfuggire al «mobbing familiare», dove la colpa della fine del matrimonio va al coniuge che adotta la condotta violenta, che costringe l’altro ad allontanarsi. Basta anche un solo episodio di percosse, infatti, a determinare l’intollerabilità della convivenza. Non c’è bisogno che la violenza si risolva nell’uso delle mani: anche la violenza psicologica, i maltrattamenti, le offese e le prevaricazioni possono essere causa di mobbing familiare e consentire al coniuge di andare via di casa senza per questo aver bisogno del consenso, né tantomeno rischiare l’addebito.

    Come fare per verificare se l’ex coniuge può pagare l’addebito?

    Quando abbiamo bisogno di identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale del coniuge a cui viene chiesto l’addebito, nonché verificare se è in grado di contribuire al mantenimento dei figli, Detect è la risposta. Un prodotto completo in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della sua situazione.