Tutti i post in Separazione/Mantenimento

  • La nuova collocazione dei figli dopo la separazione dei coniugi non incide sull’obbligo di mantenimento

    La nuova collocazione dei figli dopo la separazione dei coniugi non incide sull’obbligo di mantenimento

    Spetta ancora l’assegno di mantenimento se il figlio viene successivamente collocato presso il coniuge obbligato?

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  • Infedeltà Coniugali: la metà dei tradimenti si consuma su Internet

    Infedeltà Coniugali

    Per infedeltà coniugale si intende quella situazione in cui uno dei due coniugi intreccia con un’altra persona una relazione amorosa anche di breve durata. A volte vengono utilizzati come sinonimi di ‘infedeltà coniugale’ anche i termini tradimento e adulterio.

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  • Unioni Civili: “Sì all’assegno di divorzio”. A Pordenone il primo caso.

    Per la prima volta in Italia, con l’assegno di divorzio la fine di una Unione Civile è stata trattata come la fine di un matrimonio “tradizionale”.

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  • Meglio l’annullamento del matrimonio o il divorzio?

    divorzio o annullamento matrimonio

    Quando il matrimonio tra due persone finisce, ci sono due vie per dirsi addio: la prima è quella tradizionale della separazione e del successivo divorzio davanti al Tribunale Civile; la seconda è quella della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico con cui viene dichiarata la nullità del matrimonio.

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  • La Cassazione ha scritto l’ultima parola sull’assegno di divorzio. Cosa cambia

    La sentenza della Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio.

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  • Non pagare l’assegno di mantenimento ora è reato.

    Assegno di mantenimento: la normativa

    Dallo scorso 6 aprile è infatti entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che punisce con la multa fino a 1.032 euro e con il carcere fino a un anno chi si sottrae agli obblighi economici derivanti da separazione, divorzio o dai provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori per figli nati al di fuori del matrimonio.

    L’intento della disposizione è quello di dare ordine a una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni. Il codice penale degli anni 30 puniva, con l’art. 570, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era però interpretata in modo rigoroso e rischiava solo dava mancanze al coniuge o ai figli in termini di mezzi di minima di sussistenza come il cibo. Dal 1987 è poi diventato reato non pagare l’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio, mentre dal 2006, lo è diventato quello di non pagare il mantenimento per i figli in genere; in entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero in stato di bisogno, ma bastava, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto nel provvedimento del Giudice.

    Gli strumenti per effettuare una richiesta corretta

    Dal 6 aprile queste ultime due norme sono state abrogate e sostituite con un nuovo reato. Le implicazioni, non si sa quanto volute dal legislatore, sono molteplici: diventa quindi reato  anche non versare l’assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati, lo sarà però se i genitori sono divorziati.

    Infine, data la formulazione generica della norma, potrebbe finire sul banco degli imputati chi è puntuale con l’assegno mensile, ma magari non ha rimborsato le spese straordinarie dei figli come visite mediche o libri scolastici.

    Resta però in agguato il rischio del paradosso: un coniuge rischia il carcere nel caso in cui non dovesse pagare l’assegno provvisorio di separazione che, con la sentenza finale, potrebbe risultare non dovuto; il figlio maggiorenne i cui genitori sono separati o non sono sposati è meno tutelato di un suo coetaneo i cui genitori hanno divorziato.

    Diversità di tutela di cui si fa fatica a intravedere una ragione plausibile. La cosa migliore che l’avvocato matrimonialista possa fare è conoscere l’effettiva condizione economica dell’ex coniuge affinché la richiesta di assegno sia da una parte congrua e dall’altra correttamente calibrata alle reali capacità economiche. In questo modo si potranno gestire alle meglio situazioni delicate e comunque sempre dolorose.

    Il servizio DETECT di Clipeo è in grado di fornire una fotografia nitida e chiara della situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge.

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  • Mantenimento dei figli: è necessaria la verifica dei redditi di entrambi i genitori

    Quantificazione dell’assegno mantenimento dei figli: la vicenda

    Questo è quanto ha precisato la Corte di Cassazione nell’accogliere l’istanza di un padre, a carico del quale la Corte d’Appello aveva imposto il versamento di un assegno di mantenimento di 400 euro nei confronti del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

    Il ricorrente lamenta però che la quantificazione sia stata effettuata senza rispettare il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori; la difesa precisa che non è nemmeno stata documentata la situazione economica dell’altro genitore, dunque i giudici avrebbero dovuto disporre d’ufficio i relativi accertamenti tributari sul punto.

    Come si quantifica l’’assegno di mantenimento dei figli?

    I genitori sono obbligati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche.

    Il giudice nella determinazione dell’assegno per il minore dovrà tenere conto non solo delle attuali esigenze del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, effettuando un corretto bilanciamento.

    A seguito della separazione, spiega la Cassazione, continua a trovare applicazione l’articolo 147 c.c., che ora rimanda all’articolo 315-bis c.c., il quale, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga gli stessi a far fronte a molteplici esigenze.

    Poiché lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell’intero nucleo familiare, il parametro di riferimento per quantificare l’entità dell’assegno di mantenimento sarà costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge.

    Nel caso in esame, la Corte di merito si è unicamente limitata ad avallare la soluzione del Tribunale che, a sua volta, non è stata supportata da un’idonea indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi e la loro capacità di lavoro.

    Al contrario, il provvedimento impugnato ha trascurato la maggior capacità economica dell’altro genitore seppur accertata in concreto.

    Conoscere la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge per determinare l’assegno di mantenimento dei figli

    Quando hai bisogno di tutelare i tuoi figli ed hai necessità di identificare con esattezza il tenore di vita e di conseguenza la reale situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge ai fini di quantificare l’assegno di mantenimento, affidati al servizio DETECT di Clipeo.

    È un prodotto completo, in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della situazione aggiornata dell’ex fornendo gli strumenti che permettono così di stabilire un equo assegno di mantenimento.

  • Divorzio: l’ex sceglie di licenziarsi? Niente assegno divorzile!

    Il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è più ritenuto un parametro di riferimento essendo rimasto dopo la sentenza n. 11504/2017 il solo fattore discriminante del raggiungimento o meno dell’autosufficienza economica.

    Assegno divorzile se l’ex si licenzia: la vicenda 

    Questo è quanto si desume dall’ordinanza n. 3015/2018, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato la pretesa di una donna la quale voleva ottenere una maggiorazione dell’assegno divorzile dovutole dall’ex marito, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    La signora aveva chiesto un aumento dell’assegno divorzile da 800 a 3.800 euro, e, ove non le fosse assegnata la casa coniugale, a 5.800 euro. Il giudice decise non solo di non assegnarle la casa coniugale, visto che l’unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, ma respinse anche la richiesta di aumento dell’assegno essendo la ricorrente proprietaria di un appartamento da cui percepiva un canone di locazione, di un terreno e beneficiaria di reddito da attività lavorativa svolta in una società.

    Assegno divorzile: la sentenza della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha condiviso la decisione della Corte Territoriale, evidenziando come quest’ultima avesse confermato l’originario importo tenendo conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa sei anni), delle condizioni personali ed economiche della donna, abilitata all’esercizio della professione forense e proprietaria di immobili.

    Il giudice aveva constatato che fosse una libera scelta di vita della donna rinunciare ad una carriera promettente, accettare un posto lavoro part-time fino a dimettersi dal lavoro all’età di 46 anni, senza che vi fosse prova di alcuna costrizione al riguardo, né vi fossero stati tentativi di riprendere l’attività lavorativa.

    La conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, dunque, non rappresenta più un parametro di riferimento utilizzabile ai fini del giudizio.

    Ciò che giustifica l’attribuzione dell’assegno è la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

    Quest’ultimo parametro va valutato con necessaria elasticità e considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno come persona singola, e non come ex coniuge, inserita in un determinato contesto sociale.

    La valutazione della soglia dell’indipendenza economica è di fatto riservata al giudice di merito.

    Come fare per conoscere l’esatta condizione economica dell’ex coniuge?

    Per identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge ai fini dell’assegno divorzile, richiedi con il nostro servizio DETECT una Indagine Patrimoniale ad hoc.

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  • Allontanamento dalla casa coniugale: quando è consentito andare via di casa

    L’obbligo di coabitazone dopo il matrimonio

    Uno dei principali doveri che scattano dopo il matrimonio è quello di coabitazione: marito e moglie sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto salvo diversi accordi, e non è consentito lasciare quella che viene definita casa coniugale senza una giusta causa. Infatti, come per l’infedeltà, anche nel caso di abbandono del tetto può essere chiesta la separazione con addebito.

    Ci sono tuttavia delle eccezioni che possono essere legate a un accordo tra i coniugi (ad esempio nel caso in cui la famiglia decide di vivere qualche anno separata per consentire, a uno dei due, di fare carriera accettando un trasferimento particolarmente lontano). Lo stesso accordo potrebbe consentire la separazione di fatto della coppia quando marito e moglie abbiano ormai preso consapevole cognizione del fatto che l’unione sia svanita e si autorizzano l’un l’altro a vivere in una casa diversa.

    A questo proposito, vista la delicatezza della situazione sarà più opportuno redigere un accordo per iscritto. In ultimo, una giusta causa per poter andare via di casa è il comportamento pericoloso del coniuge che metta a repentaglio la sicurezza fisica o psicologia dell’altro.

    L’allontanamento dalla casa coniugale

    Se un coniuge si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, confermando la volontà di non fare più ritorno, viola l’obbligo di coabitazione. In questo caso, l’altro coniuge può ottenere la separazione e chiedere al giudice che ne addebiti la causa all’ex, e quest’ultimo non può pretendere il mantenimento anche se ha un reddito più basso.

    Non si può abbandonare la casa coniugale neanche se si ha intenzione di chiedere, di lì a breve, la separazione. Solo l’esistenza di una crisi già in atto, evidente e irreversibile, che dipenda da cause diverse e precedenti all’abbandono del tetto, giustifica l’allontanamento da casa. Tuttavia, anche in questo caso, per evitare problemi di carattere processuale, è meglio che i coniugi sottoscrivano un accordo con cui si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.

    Quando si può abbandonare la casa e il coniuge

    L’allontanamento dalla residenza familiare è possibile solo se vi è una giusta causa. In questa ipotesi non è causa di addebito, anche se manca l’accordo con l’altro coniuge. L’abbandono della casa è consentito, ad esempio:

    • se successivo alla richiesta della domanda al giudice di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    • se è determinato da situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il continuare della convivenza, oppure quando l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile quando cioè c’è una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune.

    Un altro esempio di abbandono legittimo della casa è quello necessario a sfuggire al «mobbing familiare», dove la colpa della fine del matrimonio va al coniuge che adotta la condotta violenta, che costringe l’altro ad allontanarsi. Basta anche un solo episodio di percosse, infatti, a determinare l’intollerabilità della convivenza. Non c’è bisogno che la violenza si risolva nell’uso delle mani: anche la violenza psicologica, i maltrattamenti, le offese e le prevaricazioni possono essere causa di mobbing familiare e consentire al coniuge di andare via di casa senza per questo aver bisogno del consenso, né tantomeno rischiare l’addebito.

    Come fare per verificare se l’ex coniuge può pagare l’addebito?

    Quando abbiamo bisogno di identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale del coniuge a cui viene chiesto l’addebito, nonché verificare se è in grado di contribuire al mantenimento dei figli, Detect è la risposta. Un prodotto completo in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della sua situazione.

     

  • Non si può sospendere l’assegno di mantenimento se l’ex non ti fa vedere i figli

    sospendere l’assegno di mantenimento

    La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare per 16 anni.

    L’uomo sosteneva che la ex e le sue figlie gli avevano fatto mancare l’affetto dovuto in quanto tutte e tre “lo odiavano” e chiedeva inoltre la condanna alla restituzione di varie somme loro versate a titolo di mantenimento sul presupposto che loro non si trovavano nelle condizioni per averne diritto.

    L’uomo sosteneva tra l’altro che la Corte d’Appello, “nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all’obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell’assegno – ma – si limitò a sospendere il proprio adempimento ‘nel tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie'”.

    Sosteneva inoltre di aver correttamente adempiuto, sia pure in esito ad un giudizio penale, “tutti i propri obblighi nei confronti della ex moglie e delle figlie, poiché non c’era alcun danno risarcibile in favore di queste ultime”; tuttavia per violazione del diritto di visita il padre non è autorizzato a sospendere il mantenimento.

    La Corte Suprema però non è d’accordo. Ricordano infatti gli Ermellini che tra “l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcuno scambio vicendevole, dunque è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la ‘sospensione’ dell’assegno divorzile, adottata come strumento di costrizione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni riguardanti la frequentazione dei figli”.

    Come fare per verificare se l’ex coniuge può pagare l’assegno di mantenimento?

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