Separazione/Mantenimento

Infedeltà Coniugali: la metà dei tradimenti si consuma su Internet

Infedeltà Coniugali

Per infedeltà coniugale si intende quella situazione in cui uno dei due coniugi intreccia con un’altra persona una relazione amorosa anche di breve durata. A volte vengono utilizzati come sinonimi di ‘infedeltà coniugale’ anche i termini tradimento e adulterio.


Con l’avvento delle nuove tecnologie stanno aumentando a dismisura le infedeltà coniugali virtuali, che molto spesso diventano reali, attraverso i social network o i numerosi siti di incontri. Gli italiani, a causa di questi nuovi strumenti, sono diventati sempre più infedeli e hanno dato vita al fenomeno della cosiddetta ‘infedeltà tecnologicamente assistita’.

Come si può facilmente riscontrare dalle cause di separazione e divorzio, la metà degli incontri extraconiugali o comunque delle infedeltà di coppia, si consuma in rete che è diventato ormai il luogo di infedeltà per eccellenza, mandando così in pensione il posto di lavoro.

In questi anni si è registrato un aumento consistente di cause per infedeltà coniugale virtuale; si registra circa un 30% del totale annuo in cui gli avvocati producono le copie delle chat incriminate, spesso con tanto di foto a luci rosse, messaggini amorosi e una serie infinita di emoticon con cuoricino di vario tipo e forma che spesso accompagnano o sostituiscono i messaggi veri e propri.

Ormai uomini e donne tradiscono con grande facilità e usano le stesse tecniche. Anche un solo flirt virtuale o un corteggiamento in chat, anche senza concludere nulla di concreto, può costare caro sia per l’addebito della separazione che per eventuali azioni di risarcimento dei danni per infedeltà coniugale.

La definizione di infedeltà coniugale o tradimento non si attua necessariamente con azioni dirette del coniuge ad avere rapporti sessuali extraconiugali, ma la dottrina più recente ritiene che la violazione del dovere di fedeltà si concretizza anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, l’addebito per colpa, potrebbe essere richiesto anche per quelle relazione “virtuali” che si sviluppano su piattaforme come Facebook o altri social network.

Infatti, la Suprema corte con la sentenza 9287/97 afferma che “sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge”. Per i giudici è punibile anche l’amore platonico quando viene accertato che la crisi coniugale è riconducibile a questo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.

L’infedeltà coniugale non è certo un reato, ma è sufficiente a far scaturire la sanzione dell’addebito. Se l’adulterio ha scarse conseguenze quando è posto in essere da un uomo che guadagna di più della donna, diverso è il discorso se la situazione si capovolge ed è la donna a tradire. Difatti, l’effetto più rilevante dell’infedeltà è la perdita del diritto di mantenimento. Ne consegue che laddove il marito sia comunque tenuto, in ragione del proprio reddito elevato, a versare gli alimenti alla moglie, con o senza addebito per lui le cose non cambiano: dovrà comunque far fronte ai suoi doveri economici. Invece la moglie adultera ma disoccupata o con uno stipendio minimo non potrà mai reclamare il mantenimento proprio a causa della sua condotta colpevole. Dunque chi è riconosciuto colpevole non può chiedere il mantenimento (solo in casi critici può ricevere gli alimenti) né tantomeno ereditare, in caso di morte del coniuge in fase di separazione o divorzio, i suoi beni.

Ma se una foto hard o una frase spinta possono di sicuro determinare una separazione o un addebito, attenzione anche a continui cuoricini in chat o sui vari social network che potrebbero convincere il giudice dell’esistenza di un’infedeltà in atto!

È consentito svolgere indagini sul coniuge finalizzate alla tutela del diritto che s’intende difendere, nel caso specifico quello del rispetto della fedeltà tra coniugi.

Sconsigliamo di svolgere delle attività investigative in proprio come i pedinamenti o di violare il diritto alla riservatezza del coniuge con azioni che prevedono la violazione di comunicazioni private o l’installazione di apparecchiature idonee ad intercettare le comunicazioni tra terze persone e di rivolgervi a un investigatore privato esperto per accertare il tradimento.

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