Attualità, Diritto di famiglia

La separazione con addebito

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L’ordinamento giuridico italiano prevede l’ipotesi della cosiddetta ‘Separazione con addebito’ o ‘Separazione per Colpa’.

Secondo la Disciplina codicistica originaria del 1942, la separazione giudiziale tra i due coniugi era prevista solamente per determinate cause, riconducibili a gravi violazioni dei doveri familiari e del matrimonio.

Si parla di Separazione con addebito o Separazione per Colpa quando è possibile imputare la fine del matrimonio ad uno dei due coniugi.

Ma l’addebito non è automatico; deve essere una delle due parti a richiedere la valutazione del Giudice, che agisce ai sensi dell’articolo 151 del Codice Civile, per uno o più comportamenti messi in atto dal coniuge imputato.

Dunque l’addebito si può richiedere solo nei casi di separazioni giudiziali e mai nei casi di separazioni consensuali.

Capire quali sono le cause che determinano la separazione per colpa è molto importante, dal momento che ci sono diverse conseguenze per il coniuge al quale questa è addebitabile.

Cause della separazione per colpa

Le cause che determinavano la separazione per colpa, fino all’entrata in vigore della Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, erano le seguenti:

  • adulterio (tradimento da parte del marito o della moglie);
  • volontario abbandono del coniuge;
  • eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi verso il coniuge;
  • mancata fissazione della residenza da parte del marito;
  • condanna penale superiore ai 5 anni.

In questa vecchia concezione, quindi, la separazione veniva pronunciata come una sorta di sanzione per i fatti commessi da uno dei due coniugi; il fallimento oggettivo della relazione non veniva per niente preso in considerazione.

Con la Legge sul Divorzio n.898 del 01/12/1970 e con la Riforma del Diritto di Famiglia (Legge n.151 del 1975) questa vecchia disciplina venne abrogata.

La separazione con addebito oggi

Ad oggi, quindi, la Separazione per Colpa non esiste più, ma è stata sostituita da una serie di norme che hanno come principio l’uguaglianza sia morale che giuridica tra i coniugi.

Sono quindi state eliminate quelle cause tassative che determinavano la possibilità di ottenere la separazione giudiziale, e sono state sostituite dalle norme previste dell’articolo 151 del Codice Civile. Nel comma 1 di tale articolo viene indicato che “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Con la Riforma del 1975 è stato quindi eliminato il concetto di “colpa” ed è stato sostituito con il principio di “consenso”, fondando la causa della separazione sulla impossibilità del continuare la convivenza o sulla presenza di comportamenti che potrebbero avere ripercussioni gravi sull’educazione di figli.

Il secondo comma dell’art.151 c.c. ha introdotto anche un’altra novità: la possibilità di richiedere al Giudice l’addebito della separazione all’altro coniuge, quando è questi ad aver determinato, con i suoi comportamenti, l’intollerabilità della convivenza coniugale. 

Nel dettaglio, comporta l’addebito della separazione la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 143 del Codice Civile:

  • fedeltà;
  • assistenza morale e materiale;
  • collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • coabitazione.

Inoltre, si ha Separazione per Colpa anche per la violazione di quanto stabilito dall’articolo 148 del Codice Civile – “Concorso negli oneri” – ossia che entrambi i coniugi devono mantenere la famiglia e i figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Conseguenze della separazione con addebito

Siccome le conseguenze dell’addebito della separazione sono notevoli (per quanto riguarda assegno di mantenimentoaffidamento dei figliassegnazione della casa coniugale, diritti ereditari, ecc.), spesso ci si affida ad investigatori privati per la raccolta delle prove documentali da presentare in giudizio. 

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