La pignorabilità del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Quando un debitore ha un rapporto di lavoro dipendente, il creditore non può limitarsi a intervenire sullo stipendio mensile: la legge consente infatti, in determinate condizioni, anche il pignoramento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Il TFR rappresenta una somma di denaro che il datore di lavoro accantona nel corso del rapporto lavorativo e che viene liquidata al dipendente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa della fine del rapporto (dimissioni, licenziamento o pensionamento).
Come avviene il pignoramento del TFR
Il pignoramento del TFR si realizza attraverso la procedura del pignoramento presso terzi. In questo caso il “terzo” può essere il datore di lavoro oppure l’ente bancario o assicurativo presso cui la somma è stata trasferita.
Per poter avviare la procedura, il creditore deve prima notificare al debitore il titolo esecutivo e l’atto di precetto. Solo successivamente potrà procedere con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo soggetto coinvolto.
Cosa prevede la legge
L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce che possono essere pignorate anche le somme derivanti dal rapporto di lavoro, comprese quelle corrisposte alla cessazione dello stesso, quindi anche il TFR.
Tuttavia, la normativa prevede dei limiti precisi alla pignorabilità:
- Crediti di natura alimentare: il pignoramento può avvenire nella misura stabilita dal giudice, caso per caso;
- Crediti verso lo Stato, enti locali o altri crediti ordinari: il limite massimo è pari a un quinto del TFR;
- Concorso di più pignoramenti (alimentari, fiscali e ordinari): in questo caso non si può superare complessivamente la metà dell’importo spettante.
È importante ricordare che il TFR diventa esigibile solo al termine del rapporto di lavoro.
Pignoramento presso il datore di lavoro
Quando la procedura viene eseguita direttamente presso il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a trattenere le somme e a versarle al creditore secondo quanto stabilito dall’ordinanza del giudice.
Anche eventuali anticipazioni del TFR, nei limiti previsti dalla legge (fino al 70% della quota maturata), non incidono sulla parte destinata al soddisfacimento del creditore procedente.
Pignoramento del TFR su conto corrente
Se invece il TFR viene accreditato su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore, cambiano le regole:
- se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, la somma è pignorabile solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale;
- se l’accredito avviene contestualmente o dopo il pignoramento, si applicano i limiti ordinari: un quinto per i crediti generici, percentuali più alte per i crediti alimentari e fino alla metà in caso di concorso tra più cause.
Come individuare il TFR del debitore?
Per recuperare un credito attraverso il pignoramento del TFR è fondamentale sapere dove e se il debitore percepisce redditi da lavoro o pensionistici.
In questo contesto può essere utile affidarsi a JOBANK, il servizio investigativo di Clipeo, che attraverso un’indagine mirata individua le due più importanti patrimonialità aggredibili di un soggetto: gli emolumenti derivanti dallo stipendio/pensione e le relazioni bancarie in essere.
Uno strumento che rende più efficace e mirato il percorso di recupero del credito, riducendo tempi e incertezze operative.