Tutti i post by Clipeo

  • Ecco JOB, il report di Clipeo propedeutico al recupero crediti tra privati

    Recupero crediti privati e indagini patrimoniali | Clipeo

    Pignoramento stipendio: come scoprire chi è il datore di lavoro

    Nel caso in cui si volesse procedere tramite il pignoramento dello stipendio, è necessario essere a conoscenza dell’attuale attività lavorativa del soggetto debitore e del suo datore di lavoro. Scoprirlo è molto semplice: con JOB avrai queste informazioni a portata di click.
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  • L’indagine Money è il servizio propedeutico alla riscossione crediti

    riscossione crediti

    Hai diritto ad un risarcimento danni?

    Il debitore che non esegue la prestazione concordata correttamente o nei tempi previsti è tenuto al risarcimento del danno.
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  • Rintraccio posto di lavoro per pignoramento beni del debitore

    rintraccio posto di lavoro

    Indagini per recupero crediti: rintracciare il posto di lavoro di un debitore

    Job di Clipeo consente di conosce se il soggetto percepisce un reddito da lavoro. Le indagini svolte sono infatti finalizzate ad individuare sia l’attuale attività lavorativa di una persona fisica (alle dipendenze di terzi e/o autonoma), sia gli eventuali trattamenti pensionistici, con la stima dell’emolumento percepito.
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  • Indagini Patrimoniali per recupero crediti da Persona Giuridica

    indagini patrimoniali persona giuridica

    Perché conoscere la situazione economica di un’azienda tramite un’Indagine Patrimoniale

    Conoscere la situazione patrimoniale del debitore consente di orientare l’azione di recupero scegliendo sempre la strada economicamente più vantaggiosa.
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  • Come individuare eredi debitore defunto

    eredi debitore defunto

    Notifica atti o azioni di recupero crediti: come ricercare l’erede di un deceduto

    La ricerca degli eredi può essere svolta presso l’ultimo comune di residenza del defunto oppure, se noti, anche nei comuni precedenti.
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  • Debitore defunto: il rintraccio eredi

    rintraccio eredi

    Rintraccio eredi nominati nel testamento

    Nell’eventualità che ci interessi procedere con il servizio Rintraccio Eredi, è bene sottolineare che ciascun soggetto all’interno del nucleo familiare del defunto può considerarsi un suo potenziale erede.
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  • Le aziende scompaiono nel nulla e potete dire addio ai pagamenti

    I settori interessati da questo fenomeno vanno dall’edilizia all’intrattenimento.

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  • Investigazioni aziendali: cresce la consapevolezza tra gli studi legali

    Il mondo delle investigazioni aziendali è in continua evoluzione, grazie anche all’innovazione digitale.

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  • La Cassazione ha scritto l’ultima parola sull’assegno di divorzio. Cosa cambia

    La sentenza della Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio.

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  • Affitto: obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario

    Affitti: tipologie di contratti di locazione e obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario

    Per comprendere la ragione di ciò è necessaria una breve premessa. Se la regola generale del nostro ordinamento vuole le parti libere di determinare il contenuto e le clausole di ogni contratto, ciò non vale però nel campo delle locazioni ove, per tutelare la parte più debole, ovvero l’inquilino, la legge ha voluto stabilire alcuni limiti al potere di autodeterminazione dei contraenti. Il limite principale attiene alla durata dell’affitto, ed è proprio sulla base di questa che si distinguono i vari tipi di contratti:

    • affitto a canone libero: la durata è di 4 anni con rinnovo in automatico per altri 4 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima. Alla prima scadenza però il rinnovo è obbligatorio per il locatore, motivo per cui questo contratto viene chiamato anche “4+4”. La seconda caratteristica del contratto di locazione a canone libero è nel nome stesso: il canone di affitto può infatti essere determinato dalle parti senza alcun vincolo.

    • affitto a canone concordato: la durata qui è di 3 anni e, anche qui, alla scadenza si rinnova in automatico per altri 3 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima; alla prima scadenza, è obbligatorio per il locatore il rinnovo per altri 2 anni. Ecco perché questo contratto viene chiamato “3+2”. Anche in tale ipotesi il locatore può rifiutare il rinnovo automatico solo per le cause sopra elencate.

    • affitto a uso transitorio: ha una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi non rinnovabili; il canone è libero, può essere stipulato solo in presenza di particolari situazioni di necessità temporanee dell’inquilino o del padrone di casa che vanno indicate nel contratto.

    • affitto per studenti universitari: ha una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi e può essere rinnovato.

    • affitto per finalità turistiche: la durata del contratto è libera. In genere tale tipo di locazione è stipulata per brevi periodi. Al termine del periodo pattuito la disdetta è automatica e il conduttore deve rilasciare l’immobile locato.

    Sono così definiti gli obblighi a carico del proprietario di casa e dell’affittuario.

    Recessione del contratto da parte dell’inquilino

    Solo l’inquilino potrebbe recedere dal contratto prima della scadenza, ma dovrà dimostrare una giusta causa, che ricorre quando si tratta di:

    • fatti sopravvenuti e non conosciuti o conoscibili al momento della conclusione del contratto: ad esempio un trasferimento lavorativo non richiesto;

    • il fatto non deve dipendere dalla volontà dell’affittuario: ad esempio la decisione di cambiare lavoro e andare a vivere altrove;

    • il fatto deve comportare un’oggettiva impossibilità a permanere nell’immobile: ad esempio l’estrema lontananza della nuova sede lavorativa (diverse centinaia di chilometri).

    L’adempimento ricade, entro 30 giorni dalla firma del contratto, sul padrone di casa il quale può – indicandolo nel contratto – addossare non oltre il 50% della spesa fiscale sull’inquilino. Se il locatore non provvede alla registrazione, l’Agenzia delle Entrate può però inviare l’accertamento anche all’inquilino. Si ha infatti una responsabilità solidale. Sicché anche quest’ultimo, volendo, può registrare il contratto nel caso in cui non vi provveda il proprietario.

    Cosa fare se l’inquilino non paga l’affitto?

    Qualunque sia la tipologia di contratto da registrare, se temi che il tuo futuro affittuario non sia in grado di pagare il canone richiesto, affidati a Clipeo!

    Conoscere infatti la situazione patrimoniale del tuo interlocutore è fondamentale per potergli dare fiducia.

    Solo così potrai stipulare il contratto di locazione con la consapevolezza di conoscere chi hai davanti e senza alcuna sorpresa.

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