La possibilità di pignorare il Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto o TFR è una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa a prescindere dal motivo.
Nello specifico, la confisca del TFR sarà realizzata nella forma del pignoramento presso terzi e potrà essere effettuato presso il datore di lavoro o presso l’istituto dove viene versata la liquidazione; in entrambi i casi il creditore deve provvedere preventivamente alla notifica del titolo esecutivo e all’atto di precetto e solamente in seguito potrà notificare l’atto al debitore.
Pignorare il Trattamento di Fine Rapporto
Secondo quanto stabilito dall’art. 545 c.p.c., infatti, possono essere pignorate le somme dovute a titolo di stipendio di salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ricomprendendo tra queste ultime indennità anche il TFR.
La legge però impone dei limiti, in quanto può essere requisito in casi specifici:
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quando si tratta di soddisfare crediti di natura alimentare: il TFR potrà essere pignorato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice allegato
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quando si tratta di soddisfare crediti dello Stato, Province o Comuni o ogni altro credito: si potrà procedere a pignorare il TFR nel limite di 1/5;
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se concorrono contemporaneamente più pignoramenti (per crediti alimentari, tributi, altre cause), non si potrà pignorare più della metà delle somme.
È inoltre bene precisare che il TFR è esigibile solamente alla conclusione del rapporto di lavoro.
Quando il pignoramento del TFR è effettuato presso il datore di lavoro
Quando viene effettuato alla fonte, il terzo provvede a versare le somme direttamente al creditore come da ordinanza di assegnazione. In ogni caso, l’anticipazione del t.f.r. contenuta entro il 70% della liquidazione complessiva non intacca la quota dell’indennità riservata al soddisfacimento del creditore procedente.
Quando è effettuato presso la banca
Con la previsione dei nuovi commi 8 e 9 dell’art. 545 c.p.c., è stato stabilito che se l’accredito della liquidazione sul conto corrente bancario o postale intestato al debitore è intervenuto precedentemente al pignoramento, il t.f.r. può essere confiscato solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito, invece, è intervenuto in pari data o successivamente al pignoramento, il t.f.r. è pignorabile nella misura indicata dal tribunale per crediti alimentari, nella misura di un quinto per crediti diversi e fino alla metà in caso di concorso simultaneo di cause.
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