Beni impignorabili: quali limiti ha l’agente di riscossione sui beni mobili e immobili?
Cosa l’agente di riscossione non può pignorare anche in presenza di grossi debiti? Vediamo i beni impignorabili.
Per il pignoramento può vivere tranquillo solo il nullatenente, anche se la legge italiana pone dei limiti all’agente di riscossione per il pignoramento stesso. Vediamo quali sono i beni impignorabili che l’agente di riscossione non potrà mai pignorare al cittadino debitore.
Beni impignorabili: quali sono?
Beni immobili: quali non possono essere pignorati?
La prima casa fa parte dei beni impignorabili, questo è risaputo, ma solo se il creditore ha solo quell’immobile e in esso ha la sua residenza anagrafica. Quindi se si tratta della casa in cui il creditore abita, che non è accatastata come abitazione di lusso ed è ad uso abitativo, non è possibile pignorarla. Questo, però, non toglie che possa essere ipotecata, ma solo a patto che il debito superi i 20mila euro.
Se si possiede più di un immobile e la somma del loro valore non supera i 120mila euro, nessuno di questi immobili, siano essi case o terreni, può essere pignorato.
Nel caso, invece, si proceda al pignoramento del conto è bene sapere che l’ultimo stipendio non può essere toccato (novità introdotta nel 2013).
Beni mobili: quali non possono essere pignorati?
Anche se è successo molto raramente, l’agente di riscossione può procedere al pignoramento di quanto presente nella casa del debitore: quadri, gioielli, elettrodomestici ecc.
Si ritengono beni impignorabili tutte quelle cose indispensabili alla vita del debitore: letti, tavolo da pranzo, sedie, armadi, cassettiere, frigorifero e stufe, fornelli da cucina, lavatrice, utensili e un mobile per contenerli.
Non può essere pignorata neanche l’automobile, se essa serve a svolgere la professione o l’attività del debitore, così come non può essere pignorata la polizza vita.
Per quel che riguarda la pensione, invece, essa può essere pignorata ma a determinate condizioni: massimo un quinto di essa, ma solo la parte eccedente al minimo vitale che ammonta a 672,76 euro, ovvero una volta e mezzo l’assegno minimo Inps. Lo stesso vale per lo stipendio: solo un quinto di esso può essere oggetto di pignoramento.
Se si possiede un conto corrente cointestato, esso può essere pignorato ma solo nella misura del 50% e solo se su di esso sono depositate somme maggiori a 1345,56 euro, ovvero 3 volte l’assegno sociale Inps. Solo il residuo può essere pignorato se sul conto corrente sono accreditati stipendi e pensioni soltanto.
Come fare per verificare quali sono le patrimonialità aggredibili di un debitore?
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