Divorzio: quando l’ex può ottenere il TFR
Il matrimonio, dal punto di vista legislativo e giuridico, è talmente importante da produrre effetti anche successivamente al suo scioglimento tale per cui tra due ex coniugi potrebbero sopravvivere degli obblighi, primo fra tutti quello a versare l’assegno divorzile. Dunque, anche se il matrimonio è definitivamente cessato a seguito di divorzio, qualche conseguenza derivante dall’unione potrebbe perdurare. Tra queste vi è anche il diritto al TFR dell’ex coniuge.
Nonostante il divorzio, infatti, la legge prevede la possibilità che una parte del trattamento di fine rapporto liquidato a una persona spetti all’ex coniuge; quest’ultimo, qualora l’adempimento non avvenga spontaneamente, può rivolgersi al giudice per chiedere il calcolo della percentuale che gli va attribuita, nonché l’ordine che il suo diritto venga eseguito, anche coattivamente, se l’ex partner non collabora.
Quando spetta all’ex coniuge il TFR?
Secondo l’art. 12-bis legge n. 898 del 1970: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) può essere definito come una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi motivo.
Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile periodico e quest’ultimo coniuge non è convolato a nuove nozze, il Legislatore stabilisce che il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a corrispondere all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.
Quali sono i presupposti per ottenere la quota di TFR?
I presupposti sono due:
- il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica. Più precisamente, se il coniuge non ha diritto all’assegno divorzile o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR;
- il coniuge interessato alla quota del TFR non deve essere convolato a nuove nozze.
Quando è possibile richiedere il riconoscimento di una parte del TFR?
Il diritto al TFR dell’ex coniuge può essere fatto valere in due modi, a seconda del momento in cui avviene la liquidazione del trattamento di fine rapporto:
- se il TFR è maturato prima dello scioglimento del matrimonio, il diritto alla quota spettante viene dichiarato direttamente dalla sentenza di divorzio;
- se, al contrario, il TFR è maturato dopo, occorrerà avanzare un’apposita istanza al tribunale affinché il diritto sia accertato e riconosciuto. In pratica, il giudice dovrà valutare il ricorrere delle due circostanze che legittimano il coniuge divorziato a chiedere il TFR, e cioè: la sussistenza di un assegno divorzile periodico e l’assenza di un nuovo matrimonio.
Nell’ultimo caso prospettato, cioè quando il TFR è maturato dopo il divorzio, non è da escludere che i due ex coniugi riescano a trovare un accordo bonario, senza necessità dunque di ricorrere al giudice. Poiché la quota di TFR spettante all’ex coniuge è stabilita dalla legge (nella misura del 40% con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), è ben possibile che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (assegno divorzile ancora in corso e assenza di nuove nozze), la liquidazione a favore dell’ex avvenga spontaneamente.
A quanto ammonta il TFR da dare all’ex coniuge?
Secondo la legge, il coniuge divorziato ha diritto ad un TFR pari al 40% del totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In parole povere, l’ex coniuge non ha diritto al 40% totale del TFR, ma a detta percentuale rapportata all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro. Per “durata del matrimonio” si intende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio.
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