• Attualità

    Si finge il nipote di un’anziana donna per sottrarle denaro, ma lei non ci casca e sventa la truffa.

    Si finge il nipote di un’anziana donna per sottrarle denaro, ma lei non ci casca e sventa la truffa.

    I Carabinieri della Stazione di Marsico Nuovo sono intervenuti in soccorso di una 87enne del luogo nei cui confronti stava per consumarsi una truffa; epilogo per fortuna scongiurato, nonostante il subdolo raggiro che si stava compiendo in pochi minuti.

    Nel dettaglio, la donna, in tarda mattinata, è stata contattata sulla propria utenza telefonica domestica da un sedicente nipote, il quale le ha riferito dell’imminente arrivo di un pacco postale presso la sua abitazione contenente un acquisto di valore, da lui effettuato, che l’anziana avrebbe dovuto pagare alla consegna.

    Quest’ultima, però, insospettitasi e rendendosi conto del tentativo di raggiro, ha interrotto la telefonata e, prontamente, ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma.

    La reazione della donna ed il tempestivo intervento sul posto dei Carabinieri, che hanno attuato nella zona mirati servizi al fine di individuare il truffatore ed eventuali suoi complici, hanno evitato che la truffa si concretizzasse. Infatti, nessun “postino” si è presentato dalla vittima per consegnare il pacco e ritirare il denaro.

    L’episodio descritto non è da ritenersi estemporaneo ma il frutto di una massiccia campagna di informazione sul fenomeno delle truffe ai danni delle fasce deboli, oramai da tempo predisposta nei 100 comuni del potentino dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Comandi di Compagnia e Stazione.

    Ciò si è reso possibile attraverso appositi incontri in cui sono stati divulgati numerosi utili consigli ed iniziative su come poter reagire di fronte a propositi di reato così ambigui e pervasivi.

    Quanto riportato ne è la riprova e costituisce, ulteriormente, il suggerimento e la possibilità, in situazioni analoghe, per ogni cittadino, di ricorrere alle tante Stazioni dei Carabinieri presenti nella provincia o, comunque, rivolgersi con una semplice telefonata al Numero Unico di Emergenza 112 della Benemerita, così da consentire di avviare tempestive risposte e interventi risolutivi.

    Come tutelarsi da chi ci contatta con dubbie intenzioni?
    Quando si viene contatti, online o telefonicamente, da persone o aziende con dubbie intenzioni, l’unico modo per tutelarsi è cercare di informarsi su chi abbiamo di fronte.
    Clipeo, grazie al servizio RISK PROFILE, è in grado di fornirvi un quadro dettagliato su chi vi contatta, attraverso un’indagine mirata ad identificare gli aspetti personali e professionali della persona o dell’azienda in questione.

  • Attualità

    Aumentano le truffe online. La cassazione: è reato non consegnare il bene acquistato via web.

    Aumentano le truffe online.

    Non si ferma il fenomeno delle truffe online. Leggi tutto

  • Attualità, Credito

    Pignoramento conto corrente: novità, limiti e ruolo delle indagini

    Pignoramento conto corrente: novità, limiti e ruolo delle indagini

    Come procedere con il pignoramento del conto corrente all’epoca del Covid e con l’uso delle indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali.

    Pignoramento conti correnti

    I decreti che si stanno susseguendo in questi mesi hanno contribuito a rallentare l’avvio di diverse procedure legali in riferimento al recupero crediti. Ciò non preclude la possibilità di continuare a gestire le diverse istanze tramite verifiche, accertamenti, azioni stragiudiziali, organizzando al meglio la ripresa delle attività nei tribunali.

    In tema di pignoramenti, il conto corrente rimane uno dei beni che lascia più margini d’azione in caso di insoluti, anche dopo gli ultimi aggiornamenti legislativi.

    Pignoramento dei conti bancari: possibili anche con il Decreto Agosto

    Con l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia 18/2020 (Legge 27/2020), dopo l’8 marzo è stato introdotto il divieto di notificare cartelle di pagamento, atti di pignoramento e misure cautelari, con estensione della sospensione fino al 31 agosto 2020 e il concomitante stop dell’attività giudiziaria connessa. Il Decreto Rilancio 34/2020 (convertito in Legge 77/2020) ha poi confermato i blocchi in tema di pignoramenti, aventi per oggetto le somme a titolo di stipendio, pensione o altre indennità.

    Il più recente Decreto Agosto ha prorogato i termini della sospensione dei pignoramenti, fino al 15 ottobre, per le cartelle inviate ai debitori da Agenzia delle Entrate Riscossioni. Gli altri pignoramenti presso terzi, dunque, possono proseguire il loro iter, purché avviato prima dell’entrata in vigore del DL 18/2020.

    L’uso delle indagini per il rintraccio dei conti bancari e postali

    Il conto corrente è uno dei beni maggiormente aggredibili nei pignoramenti presso terzi, quando all’esecutato non corrispondano altri mobili o immobili direttamente disponibili. Considerata la volatilità dei conti bancari, la tempestività della loro identificazione è uno dei fattori fondamentali per l’esito positivo del procedimento esecutivo.

    Escludendo la procedura di accesso ai dati dell’anagrafe tributaria tramite Agenzia delle Entrate, che presenta tempistiche lunghe e scarso aggiornamento dei riferimenti, lo strumento più utile a ottimizzare l’iter di recupero del credito è il rintraccio conti correnti.

    Le indagini patrimoniali svolte da società specializzate consentono di individuare i codici ABI e CAB di uno o più conti del debitore. In questo modo, è possibile risalire alla località dell’istituto bancario e alla filiale presso cui sono registrati gli importi da esecutare: un elemento indispensabile per procede all’invio dell’atto di pignoramento. Inoltre, ove possibile, vengono reperite delle referenze relative all’effettiva movimentazione o eventuale inattività del conto da pignorare.
    L’indagine di rintraccio può attuarsi entro una territorialità definita, in base ai dati anagrafici del debitore in possesso del creditore o del legale, oppure estendere l’area geografica di interesse anche a livello nazionale.

    Espropriazione conto corrente: cosa si può pignorare

    Il pignoramento del conto bancario o postale si esegue entro alcuni limiti, anche in base alla tipologia di conto. Per un conto cointestato si può procedere al pignoramento nella misura massima del 50% della somma depositata, pur se la somma non dovesse soddisfare totalmente il debito contratto.

    Inoltre, quando le somme depositate derivano esclusivamente da rapporto di lavoro, anche il pignoramento dello stipendio su conto corrente è regolamentato. Se il denaro è depositato prima del pignoramento, può essere espropriata solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale (€ 459,83 per il 2020). Qualora il versamento delle somme sia avvenuto dopo l’atto di pignoramento, si può procedere al cosiddetto pignoramento del quinto, per massimo un quinto degli importi a titolo di stipendio. Le stesse limitazioni si applicano anche per pignoramento del TFR o pensione.

    Nel caso di un conto “in rosso” o vuoto, i versamenti utili a diminuire o azzerare l’ammontare scoperto non sono pignorabili (come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 6393/2015). Rimangono comunque aggredibili gli eventuali depositi successivi alla riattivazione del conto.

    Iter giudiziario per l’espropriazione del conto bancario o postale
    Si procede al pignoramento del conto corrente, entro limiti e casi descritti, recapitando al debitore:

    • il titolo esecutivo, come la sentenza del giudice, il decreto ingiuntivo o la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni;
    • l’atto di precetto, con termine di pagamento a 10 giorni dalla sua ricezione e che ha efficacia fino a 90 giorni;
    • l’atto di pignoramento vero e proprio, una copia del quale va inviata anche all’istituto di credito o filiale che detiene il conto corrente. La Banca procederà al blocco conto corrente per pignoramento e l’intestatario debitore non potrà prelevare le somme inserite nel titolo esecutivo.

    Per poter recuperare un credito, quindi, è indispensabile effettuare una ricerca dei beni pignorabili del debitore individuando i conti correnti bancari attivi.

    MONEY di Clipeo è un servizio propedeutico al recupero di un credito che permette di individuare eventuali rapporti bancari di una persona fisica o giuridica.

    L’indagine contiene il recapito di uno o più istituti di credito, attraverso cui è possibile effettuare pignoramenti delle eventuali somme depositate. È impreziosita da ricerche svolte in loco e sul web, unitamente viene svolta una verifica sul bollettino dei protesti. Si individuano in tal modo ulteriori eventuali notizie ed indiscrezioni che vanno ad impattare la patrimonialità del soggetto.

    Per agire in giudizio e poter recuperare il credito senza vanificare questa attività con inutili dispendi di risorse è indispensabile conoscere l’esatta situazione economica e patrimoniale del debitore, che sia un’Azienda o una Persona Fisica.

  • Attualità

    Foto sui social: se i genitori separati litigano, sulla pubblicazione del post decide il figlio

    Se i genitori litigano per le fotografie del figlio minorenne da pubblicare sui social network a decidere sarà proprio lui. Lo ha stabilito il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 403 pubblicata lo scorso 21 luglio, che ha affidato al figlio di 17 anni la possibilità di negare il consenso a mamma e papà per la pubblicazione delle proprie fotografie online.  Leggi tutto

  • Attualità

    Canone di locazione in tempi di coronavirus

    Canone di locazione in tempi di coronavirus

    Ripresa la generalità delle attività economiche dopo le diverse settimane di lockdown, è possibile fare il punto della situazione Leggi tutto

  • Attualità, Diritto di famiglia

    Divorzio: quando l’ex può ottenere il TFR

    Divorzio: quando l’ex può ottenere il TFR

    Il matrimonio, dal punto di vista legislativo e giuridico, è talmente importante da produrre effetti anche successivamente al suo scioglimento tale per cui tra due ex coniugi potrebbero sopravvivere degli obblighi, primo fra tutti quello a versare l’assegno divorzile. Dunque, anche se il matrimonio è definitivamente cessato a seguito di divorzio, qualche conseguenza derivante dall’unione potrebbe perdurare. Tra queste vi è anche il diritto al TFR dell’ex coniuge.
    Nonostante il divorzio, infatti, la legge prevede la possibilità che una parte del trattamento di fine rapporto liquidato a una persona spetti all’ex coniuge; quest’ultimo, qualora l’adempimento non avvenga spontaneamente, può rivolgersi al giudice per chiedere il calcolo della percentuale che gli va attribuita, nonché l’ordine che il suo diritto venga eseguito, anche coattivamente, se l’ex partner non collabora.

    Quando spetta all’ex coniuge il TFR?
    Secondo l’art. 12-bis legge n. 898 del 1970: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
    Il trattamento di fine rapporto (TFR) può essere definito come una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi motivo.
    Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile periodico e quest’ultimo coniuge non è convolato a nuove nozze, il Legislatore stabilisce che il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a corrispondere all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.

    Quali sono i presupposti per ottenere la quota di TFR?
    I presupposti sono due:

    • il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica. Più precisamente, se il coniuge non ha diritto all’assegno divorzile o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR;
    • il coniuge interessato alla quota del TFR non deve essere convolato a nuove nozze.

    Quando è possibile richiedere il riconoscimento di una parte del TFR?
    Il diritto al TFR dell’ex coniuge può essere fatto valere in due modi, a seconda del momento in cui avviene la liquidazione del trattamento di fine rapporto:

    • se il TFR è maturato prima dello scioglimento del matrimonio, il diritto alla quota spettante viene dichiarato direttamente dalla sentenza di divorzio;
    • se, al contrario, il TFR è maturato dopo, occorrerà avanzare un’apposita istanza al tribunale affinché il diritto sia accertato e riconosciuto. In pratica, il giudice dovrà valutare il ricorrere delle due circostanze che legittimano il coniuge divorziato a chiedere il TFR, e cioè: la sussistenza di un assegno divorzile periodico e l’assenza di un nuovo matrimonio.

    Nell’ultimo caso prospettato, cioè quando il TFR è maturato dopo il divorzio, non è da escludere che i due ex coniugi riescano a trovare un accordo bonario, senza necessità dunque di ricorrere al giudice. Poiché la quota di TFR spettante all’ex coniuge è stabilita dalla legge (nella misura del 40% con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), è ben possibile che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (assegno divorzile ancora in corso e assenza di nuove nozze), la liquidazione a favore dell’ex avvenga spontaneamente.

    A quanto ammonta il TFR da dare all’ex coniuge?
    Secondo la legge, il coniuge divorziato ha diritto ad un TFR pari al 40% del totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In parole povere, l’ex coniuge non ha diritto al 40% totale del TFR, ma a detta percentuale rapportata all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro. Per “durata del matrimonio” si intende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio.

    Quando è necessario svolgere delle indagini finalizzate ad individuare l’attuale attività lavorativa di una persona fisica, e in questo caso specifico dell’ex coniuge, alle dipendenze di terzi e/o autonoma, per scoprire, nel caso in cui quest’ultimo abbia perso il lavoro, se si ha diritto o meno a ricevere il TFR, JOB di Clipeo è la risposta giusta.

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    Per richiedere il servizio è necessario conoscere solo i dati anagrafici del soggetto in questione:
    Nome
    Cognome
    Codice Fiscale

  • Attualità

    Pronti, partenza… Clipeo!

    Pronti, partenza … Clipeo!

    Dal 12 maggio scorso, dal Nord al Sud del Paese, dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, sono ripartite molte attività e anche quella giudiziaria ha rimesso in moto il motore. Dopo mesi di stop forzato la giustizia, seppur lentamente, ha ripreso pian piano vita e avvocati, magistrati e cancellieri hanno potuto riprendere le loro attività.

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  • Attualità, Diritto di famiglia

    L’amore al tempo del Coronavirus è una faccenda complicata. Il lockdown ha messo a dura prova alcune coppie e in tutto il mondo aumentano separazioni e divorzi.

    L’amore al tempo del Coronavirus è una faccenda complicata.

    Come molti ricorderanno in Cina, appena terminato il lockdown, ci fu una gran richiesta di divorzi. La stessa sorte purtroppo sembra toccare anche l’Italia e a molti altri Paesi del mondo. Leggi tutto

  • Attualità, Lavoro

    I video colloqui ai tempi del Coronavirus

    I video colloqui ai tempi del Coronavirus

    In che modo la recente crisi determinata dal COVID-19 sta influenzando il processo di assunzione in tutti i settori produttivi e quale dovrebbe essere la risposta delle aziende? Leggi tutto

  • Diritto di famiglia

    Coronavirus e giustizia: perché quella familiare non può permettersi uno stop

    Coronavirus e giustizia: perché quella familiare non può permettersi uno stop

    Anche la giustizia deve fare i conti con il lockdown, disponendo la sospensione delle attività processuali fino a data da destinarsi. Il processo, da sempre considerato un palcoscenico in cui recitano diversi attori (soprattutto le parti e i loro avvocati, sotto l’attenta regia del giudice), ha così dovuto calare il sipario.

    Questa sospensione riguarda anche la giustizia delle relazioni familiari: la maggior parte degli Uffici giudiziari ha disposto infatti che la sospensione si applichi anche a separazioni e divorzi.
    I presìdi giudiziari rimangono operativi solo per le ipotesi di violenza familiare, per i casi molto urgenti, per le adozioni e i procedimenti relativi ai bambini allontanati dalla famiglia di origine, ma anche per questi procedimenti – nonostante gli sforzi della Magistratura e dell’avvocatura, entrambi impreparati, come tutti d’altra parte, ad affrontare l’emergenza – si profilano ritardi su ritardi.
    La sospensione delle attività giudiziarie, giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute pubblica, rischia però di creare più danni che benefici alle famiglie.
    Il rinvio delle cause ordinarie sicuramente ha un suo senso, perché il pregiudizio che deriva dal ritardo nell’emissione di una sentenza che condanna al risarcimento del danno o risolve una questione condominiale è fastidioso ma sopportabile. Nel sistema delle relazioni familiari la situazione è diversa, amministrandosi una forma di giustizia che non è “riparatoria” ma “regolatrice”, valendo per il futuro e non per il passato ed essendo diretta più a prevenire che a sistemare.

    Il governo ha per verità mostrato sensibilità per il diritto di famiglia, prevedendo una deroga per tutte le controversie aventi ad oggetto obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, per i procedimenti sullo stato di adottabilità, sui minori stranieri non accompagnati, sui minori allontanati dalla famiglia e, più in generale, per le situazioni di grave pregiudizio, ossia a situazioni in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno.

    Le famiglie e i singoli cittadini si sono trovati spiazzati, anche perché nei contesti di crisi la forzata convivenza non può che alimentare le tensioni già esistenti e arrecare nuove insofferenze, rabbie e rivendicazioni. Alcuni hanno saputo reagire con responsabilità e intelligenza, cercando di reperire gli strumenti per un quieto vivere almeno nell’emergenza e coppie in crisi hanno così paradossalmente migliorato il loro rapporto nel segno di una più stretta collaborazione per il bene dei figli. Per contro, tuttavia, nelle situazioni caratterizzate da un esercizio di posizione dominante il rischio è quello di consentire ulteriori indebiti episodi di sopraffazione. Ed è soprattutto in questi ultimi casi che la giustizia familiare non può attendere i tempi del virus.

    La giurisdizione in materia di famiglia non è infatti deputata alla tutela di diritti ordinari, di debito o credito, di proprietà o di natura commerciale, ma investe situazioni personalissime e diritti di rango anche costituzionale e primario che attengono alla sfera più intima della persona, quali quello alla libertà personale, alla libera espressione del pensiero e dei sentimenti, e quelli correlati al quotidiano sostentamento.

    Un ulteriore campo problematico è poi anche quello delle separazioni e dei divorzi già formalizzati, in cui la previsione di un isolamento generalizzato e la richiesta di evitare per quanto possibile spostamenti forieri di rischi di contagio ha creato nuove ipotesi di figli contesi, perché talvolta il genitore presso il quale gli stessi sono prevalentemente collocati ha strumentalmente impedito i contatti con l’altro, soprattutto quando i due genitori vivano in regioni diverse. In questi casi infatti alcuni tribunali – nell’operare il pur dovuto bilanciamento tra il diritto alla genitorialità e il diritto collettivo alla salute – hanno ritenuto di privilegiare quest’ultimo, impedendo ogni trasferimento e il ricongiungimento all’altro genitore.

    In questa situazione di generale confusione e di totale paralisi diversi tribunali hanno peraltro saputo reagire con intelligenza, volontà e attenzione. Hanno quindi adottato Protocolli e Linee Guida per consentire per quanto possibile alla macchina della giustizia di famiglia di funzionare, rinunciando, ove possibile, alla comparizione personale avanti al tribunale e la regolare conclusione del procedimento con un’udienza soltanto virtuale.
    Ma la maggior parte degli uffici giudiziari è bloccato e non per cattiva volontà ma, ancora una volta, a causa della soffocante burocrazia. Le trattazioni alternative delle udienze, che permetterebbero quanto meno di contenere i ritardi, infatti necessitano, per legge, di una serie di passaggi, peraltro meccanici e molto semplici, che però possono essere fatti solo dai cancellieri dei Tribunali. Purtroppo i funzionari del Ministero di Giustizia non permettono ai cancellieri di svolgere questa attività in smart working ma solo dall’ufficio in Tribunale, in cui i cancellieri, giustamente, non possono accedere per ragioni di tutela della salute. Si è creato un vero e proprio paradosso: da una parte si incentiva il telelavoro e dall’altra lo si impedisce in un settore così delicato come quello della giustizia.

    Le famiglie hanno bisogno di avere risposte veloci e non possono permettersi mesi di stop forzato. Pensiamo alle persone che hanno la necessità di separarsi, obbligate oggi a una convivenza forzata: dovranno aspettare, se tutto va bene, la fine dell’anno e questo vale anche per chi ha trovato un accordo, perché anche le udienze per separazione consensuale o divorzio congiunto sono rinviate.
    Riflettiamo sui bambini privati della presenza di un genitore a causa del comportamento dell’altro: per loro aspettare sei mesi può produrre un pregiudizio irreparabile.
    Rivolgiamo lo sguardo a tutti coloro che hanno perso il lavoro o hanno subito la drastica riduzione delle entrate: sono obbligati a continuare a pagare l’assegno di mantenimento fissato, devono ridurre l’importo della somma oppure possono smettere di versarlo? Come bisogna comportarsi, ad esempio, in questa situazione?
    La prima soluzione suggerita da alcuni giuristi è quella di valutare innanzitutto, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, la possibilità di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere all’altro coniuge e alla prole sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.
    Laddove invece vi sia tra le parti una forte ed accesa conflittualità, la seconda soluzione percorribile risulterà quella di ricorrere in via d’urgenza al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti nell’interesse della prole.
    Per appurare se il genitore in questione si trovi davvero in difficoltà o sta adottando solo una strategia per venir meno ai suoi obblighi il servizio Detect di Clipeo ti permette di identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge, nonché verificare se è in grado di continuare a contribuire con l’importo stabilito o eventualmente con una somma ridotta tramite un accordo tra le parti al mantenimento dei figli. Detect è un’Indagine patrimoniale completa in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della situazione economica del soggetto in questione.