Attualità, Diritto di famiglia

Se lei dorme con il nuovo compagno niente assegno dall’ex marito

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Comincia a complicarsi la situazione di molti ex coniugi che hanno iniziato non solo rapporti stabili con nuovi compagni e compagne ma anche vere e proprie forme di convivenza mascherata, ovvero rapporti in cui si trascorra un numero consistente di giorni e notti insieme pur mantenendo domicilio e residenza formalmente distinti. La Cassazione ha stabilito, con una sentenza del 16 ottobre 2020 che farà discutere, che in questi casi viene meno l’obbligo alla corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del precedente coniuge.

La vicenda a Reggio Calabria
Nel caso che ha originato la pronuncia, verificatosi a Reggio Calabria, una donna divorziata aveva avviato una nuova relazione stabile con un uomo, da anni, ma non conviveva ufficialmente con il nuovo compagno. L’ex marito, che da anni versava l’assegno mensile di mantenimento, sosteneva che, nonostante i diversi indirizzi di residenza e di domicilio, la ex consorte, di fatto, vivesse insieme all’uomo, con cui si vedeva ogni giorno e con il quale trascorreva più notti nel corso della settimana. L’azione legale ha proposto che il mantenimento venga rimodulato, o addirittura revocato. Con una sentenza che darà spazio a un ampio dibattito, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’ex marito: il diritto all’assegno di divorzio può essere revocato nel caso in cui la donna abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione.

L’assegnazione della casa e l’emolumento mensile
Nel caso specifico, la Corte d’appello di Reggio Calabria aveva disposto per il ricorrente l’obbligo di corrispondere alla ex 400 euro al mese e aveva respinto l’appello nel quale lui chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La richiesta dell’uomo alla Cassazione era di annullare la sentenza in questione, mentre quella della ex moglie — che si opponeva — era invece di ricevere un sostegno ancora maggiore, ottenendo 700 euro mensili, sostenendo di non avere nessun reddito e che la relazione stabile e continua con un altro uomo non era mai stata dimostrata. Per il marito, i giudici in sede di appello avevano sbagliato nel «qualificare la fattispecie giuridica di famiglia di fatto»: pur non essendoci una convivenza sancita dalla legge o dalla comune residenza, la relazione della donna doveva considerarsi stabile e pure datata, perché lei e il compagno, oltre a frequentarsi quotidianamente, trascorrevano molti giorni — notti comprese — nella stessa casa.

Rapporto pluriennale, consolidato e ufficiale
La Cassazione ha dato ragione all’uomo. Nella sentenza si legge che quello dalla ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, «pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza». Se per la Corte d’appello si trattava di una relazione «non sufficiente per ipotizzare la creazione di quella nuova famiglia di fatto», per la Cassazione sembrano non esserci dubbi: si tratta di un rapporto stabile e consolidato. Circostanza che ha portato all’annullamento della decisione di secondo grado.

Gli escamotage per superare il nodo della convivenza di fatto
Con l’ordinanza del 16 ottobre scorso è stato perciò accolto il ricorso dell’uomo che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento, considerando il nuovo legame della ex consorte ufficiale e ormai datato. Nel testo i supremi giudici sottolineano il fatto che il rapporto è consolidato, come testimoniato dalla frequentazione quotidiana, con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza. Circostanza che basterebbe per ritenere che la relazione fosse più che stabile. Come osservano diversi matrimonialisti, spesso i coniugi separati o divorziati, destinatari di assegni di mantenimento mensili, danno vita a escamotage per non perderli. Uno dei più gettonati è quello di nascondere le nuove relazioni sentimentali stabili, che in molti casi comporterebbero la revoca dell’assegno. Spesso vengono nascoste anche le convivenze di fatto, creando un meccanismo di pernottamenti «random», distribuiti in modo da evitare quella continuità che potrebbe convincere un giudice a riconoscere, appunto, una convivenza o una relazione stabile: i compagni vengono ospitati per qualche giorno, a giorni alterni, nei week end, e il dato della residenza non viene mai modificato. La pronuncia di ottobre tende a evidenziare il fatto che i periodi di convivenza con il nuovo compagno non devono essere considerati singolarmente, ma complessivamente: in pratica la sommatoria dei periodi trascorsi insieme al nuovo compagno porta ad integrare il requisito della stabilità e della continuità, che porta alla decadenza dell’assegno. Un approccio che farà discutere perché si potrebbe obiettare che la sentenza della Corte rende più difficile, per le donne separate e divorziate, ricostruirsi una vita affettiva, esponendole inoltre a «indagini» e controlli da parte dell’ex coniuge.

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