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Spese condominiali e divorzio: cosa succede se l’ex moglie non paga il condominio? Contro chi può rivalersi il condominio?

Spese condominiali e divorzio
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Quando la coppia si separa, il giudice assegna la casa familiare al genitore con cui vanno a vivere i figli.

Si tratta di una misura non rivolta a garantire all’ex coniuge un sostegno economico, ma ad assicurare alla prole lo stesso habitat domestico, senza subire ulteriori traumi derivanti da un eventuale trasferimento. Dunque, in una coppia senza figli, il tribunale non può decidere l’assegnazione della casa che resta pertanto nella disponibilità del suo proprietario.
Una volta assegnata la casa all’ex coniuge, si pone il problema del pagamento delle quote condominiali. Chi è tenuto a sostenere tale spesa? Di rado, il giudice lo specifica nella sentenza di separazione o di divorzio, così togliendo ogni dubbio in merito. Ma se tale indicazione dovesse mancare, come ci si deve comportare? Insomma, in caso di separazione o divorzio, le spese condominiali a carico di chi sono?
I problemi che si pongono sono di due tipi e, se anche possono apparire strettamente connessi, vanno analizzati separatamente. Il primo è il seguente: chi deve pagare le spese condominiali in caso di assegnazione della casa familiare? Il secondo è invece: contro chi deve agire il condominio in caso di mancato pagamento delle spese condominiali? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Separazione o divorzio: chi deve pagare il condominio?
Come anticipato, la possibilità che il giudice assegni la casa familiare all’ex coniuge non proprietario (o semplicemente comproprietario) dipende dall’esistenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti. L’assegnazione permane fino a quando i figli non siano in grado di mantenersi da soli e cessa se l’ex coniuge dovesse decidere di andare a vivere altrove.

Il pagamento delle spese condominiali, a seguito della separazione o del divorzio, ricade in capo al coniuge assegnatario, quello cioè che vive all’interno dell’immobile insieme ai figli.
Come infatti ha chiarito, in proposito, la Cassazione, «le spese condominiali della casa coniugale, gravano sul coniuge assegnatario dell’immobile». E ciò perché, «qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione […] non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare); quindi simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario».
Il giudice quindi potrebbe anche decidere diversamente, stabilendo che sia il proprietario non convivente coi figli a farsi carico del condominio, ma dovrebbe specificarlo nella sentenza con cui decide l’assegnazione dell’immobile.

Quindi, per esemplificare, se la moglie ottiene la possibilità di vivere nella casa del marito, dovrà anche pagare le quote condominiali mensili, quelle cioè di ordinaria amministrazione. Quanto invece a quelle di straordinaria amministrazione (ad esempio, per lavori di ristrutturazione), queste ricadono sempre sul proprietario, anche se non assegnatario. In caso di comproprietà, quindi, graveranno tanto sul marito quanto sulla moglie in ragione del 50% ciascuno.

Spese condominiali non pagate dall’ex coniuge: contro chi deve agire il condominio?
Come anticipato sopra, una cosa è il discorso dell’obbligo di pagamento delle spese condominiali, un’altra invece la legittimazione passiva in caso di azione di recupero del credito da parte del condominio. Contro chi deve agire l’amministratore di condominio qualora non abbia riscosso le quote condominiali e, pertanto, voglia azionare un decreto ingiuntivo contro il debitore moroso?
La qualità di debitore delle spese condominiali nei confronti del condominio resta pur sempre, nonostante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in capo al proprietario dell’immobile: è lui, infatti, a tutti gli effetti il «condomino», legato quindi a un rapporto di debito con il condominio. Dunque, se l’ex moglie, assegnataria della casa coniugale, non versa le spese condominiali, il condominio può rivalersi solo nei confronti del marito. A quest’ultimo, quindi, va notificato il decreto ingiuntivo. È chiaro che, in caso di comproprietà, il decreto andrà notificato ad entrambi i coniugi.
Il marito che abbia pagato le spese condominiali per conto dell’ex moglie assegnataria avrà diritto di regresso nei suoi confronti: potrà cioè chiedere il rimborso delle somme versate per suo conto. Rimborso che però non potrà trattenere dalle somme dovute a titolo di assegno di mantenimento: tale debito infatti, avendo natura “alimentare”, non è suscettibile di essere compensato con crediti di natura diversa. Dunque, il marito dovrà continuare a versare l’assegno di mantenimento ed agire, in separata sede, contro la moglie per ottenere le somme che gli spettano.
È bene comunque precisare che tale interpretazione non convince tutti gli studiosi del diritto. Secondo alcuni – che traggono convincimento dalle stesse parole della Cassazione appena citate – la legittimazione passiva contro il condominio, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, resterebbe in capo al coniuge assegnatario della casa. Pertanto, è contro quest’ultimo – e non contro il proprietario dell’immobile – che l’amministratore dovrebbe agire in caso di morosità.

Cosa dicono i giudici
Di recente, il tribunale di Roma ha chiarito che il condominio non ha titoli da azionare nei confronti dell’opponente pacificamente non condomina. Nessuna efficacia, per il giudice capitolino, doveva darsi al fatto che l’opponente fosse assegnataria della casa atteso che sarebbe «da considerare che l’assegnazione non dà luogo ad un diritto reale ma ad un mero diritto di godimento di natura personale. È, infatti, da ricordare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale emesso in sede di separazione dei coniugi conferisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale sicché in capo all’assegnatario non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento».

Non rileva neanche il fatto che l’assegnazione della casa sia stata trascritta nei Registri immobiliari «potendo una tale cautela – che non ha effetti costitutivi tantomeno di diritti reali – rilevare ai soli fini della opponibilità dell’assegnazione agli eventuali terzi acquirenti dell’immobile».
È quindi da ritenere che obbligato al pagamento degli oneri condominiali è – nei confronti del condominio – sempre il proprietario dell’immobile situato in esso.

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