Condominio, Separazione/Mantenimento

Casa assegnata all’ex moglie: chi paga il condominio?

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A chi spetta il pagamento degli oneri condominiali.

L’istituto dell’assegnazione della casa familiare è sempre stato protagonista di dibattiti in merito alla sua natura giuridica. Per alcuni è considerato come un istituto di natura reale simile al diritto di abitazione, per altri invece, essendo un diritto disposto da un giudice, non può essere definito come diritto reale.

L’assegnazione della casa familiare si fonda su un provvedimento del giudice emanato sulla base di criteri preferenziali e la sua durata non è determinata sin dall’origine ma dipende da circostanze accidentali.

Sulla base di queste valutazioni si sono formate opinioni diverse.

Il diritto dell’assegnatario assimilabile a quello del comodatario

Per alcuni il diritto all’ assegnatario è paragonabile a quello del comodatario, ma anche in questo caso ci sono delle distinzioni da fare, una su tutte l’obbligo alla restituzione dell’immobile concesso in comodato. Per altri l’assegnazione è paragonabile alla locazione nonostante manchi il pagamento del corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile.

Il diritto personale di godimento

La giurisprudenza ritiene che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale debba attribuire al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento.

Ma chi si occupa del pagamento degli oneri condominiali se, in fase di separazione, l’appartamento viene assegnato al coniuge che non ha la proprietà dello stesso?

Il giudice di merito, che in sede di separazione coniugale disponga l’assegnazione della casa familiare al coniuge che non sia titolare del diritto di proprietà sull’immobile o del diritto di godimento, può stabilire la totale gratuità dell’assegnazione affidando tutte le spese, comprese quelle condominiali, a carico del coniuge non assegnatario. Questa condizione deve essere esplicitata dal giudice. Nel caso in cui lo stesso non intervenga espressamente su questo punto si può concludere che il coniuge assegnatario sia esonerato unicamente dal pagamento del corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile ma non dalle spese correlate a questo uso (spese condominiali, manutenzioni delle aree comuni, ecc). In ogni caso soltanto il giudice della separazione può decidere su questa questione ed entrambi i coniugi dovranno uniformarsi.

Le spese ordinarie e le spese straordinarie

Nel caso in cui gli oneri condominiali vengano attribuiti  a carico del coniuge assegnatario non proprietario, non è detto che questi sia obbligato al pagamento di tutte le spese in modo indistinto tra spese ordinarie, di conservazione o straordinarie. Anche questo punto deve essere stabilito in caso di giudizio e analizzato nello specifico. Sembra comunque opportuno ed equo considerare a carico del coniuge assegnatario non proprietario soltanto le spese ordinarie e, a carico del coniuge proprietario, le spese straordinarie e quelle di conservazione.

Detto ciò è possibile concludere che, l’amministratore di un condominio, al fine di ripartire gli oneri condominiali tra il proprietario di un’unità immobiliare e il suo ex coniuge, assegnatario della casa familiare, può e deve applicare le norme dettate in tema di locazione. Per quanto riguarda le imposte è da chiarire che il pagamento dell’ICI è sempre a carico del proprietario dell’immobile, o del titolare di altro diritto reale. L’assegnatario della casa coniugale, quindi, non può essere considerato soggetto passivo d’imposta per il pagamento di tale tassa.

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Come fare se l’ex coniuge non vuole pagare quanto gli spetta?

Nel caso in cui, il tuo ex coniuge non volesse pagare quanto gli spetta, adducendo a scuse di carattere economico, puoi verificare la sua situazione grazie a Clipeo. Con il servizio MONEY, infatti, sarà possibile avere una visione chiara della situazione monetaria del tuo ex coniuge e tutelare i tuoi diritti.

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