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  • Divorzio: quando l’ex può ottenere il TFR

    Divorzio: quando l’ex può ottenere il TFR

    Il matrimonio, dal punto di vista legislativo e giuridico, è talmente importante da produrre effetti anche successivamente al suo scioglimento tale per cui tra due ex coniugi potrebbero sopravvivere degli obblighi, primo fra tutti quello a versare l’assegno divorzile. Dunque, anche se il matrimonio è definitivamente cessato a seguito di divorzio, qualche conseguenza derivante dall’unione potrebbe perdurare. Tra queste vi è anche il diritto al TFR dell’ex coniuge.
    Nonostante il divorzio, infatti, la legge prevede la possibilità che una parte del trattamento di fine rapporto liquidato a una persona spetti all’ex coniuge; quest’ultimo, qualora l’adempimento non avvenga spontaneamente, può rivolgersi al giudice per chiedere il calcolo della percentuale che gli va attribuita, nonché l’ordine che il suo diritto venga eseguito, anche coattivamente, se l’ex partner non collabora.

    Quando spetta all’ex coniuge il TFR?
    Secondo l’art. 12-bis legge n. 898 del 1970: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
    Il trattamento di fine rapporto (TFR) può essere definito come una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi motivo.
    Se il lavoratore è un divorziato che versa già all’ex coniuge un assegno divorzile periodico e quest’ultimo coniuge non è convolato a nuove nozze, il Legislatore stabilisce che il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a corrispondere all’altro coniuge anche una quota di detto TFR.

    Quali sono i presupposti per ottenere la quota di TFR?
    I presupposti sono due:

    • il coniuge divorziato deve già percepire dall’ex coniuge ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica. Più precisamente, se il coniuge non ha diritto all’assegno divorzile o lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR;
    • il coniuge interessato alla quota del TFR non deve essere convolato a nuove nozze.

    Quando è possibile richiedere il riconoscimento di una parte del TFR?
    Il diritto al TFR dell’ex coniuge può essere fatto valere in due modi, a seconda del momento in cui avviene la liquidazione del trattamento di fine rapporto:

    • se il TFR è maturato prima dello scioglimento del matrimonio, il diritto alla quota spettante viene dichiarato direttamente dalla sentenza di divorzio;
    • se, al contrario, il TFR è maturato dopo, occorrerà avanzare un’apposita istanza al tribunale affinché il diritto sia accertato e riconosciuto. In pratica, il giudice dovrà valutare il ricorrere delle due circostanze che legittimano il coniuge divorziato a chiedere il TFR, e cioè: la sussistenza di un assegno divorzile periodico e l’assenza di un nuovo matrimonio.

    Nell’ultimo caso prospettato, cioè quando il TFR è maturato dopo il divorzio, non è da escludere che i due ex coniugi riescano a trovare un accordo bonario, senza necessità dunque di ricorrere al giudice. Poiché la quota di TFR spettante all’ex coniuge è stabilita dalla legge (nella misura del 40% con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), è ben possibile che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (assegno divorzile ancora in corso e assenza di nuove nozze), la liquidazione a favore dell’ex avvenga spontaneamente.

    A quanto ammonta il TFR da dare all’ex coniuge?
    Secondo la legge, il coniuge divorziato ha diritto ad un TFR pari al 40% del totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In parole povere, l’ex coniuge non ha diritto al 40% totale del TFR, ma a detta percentuale rapportata all’arco di durata del matrimonio coincidente con il periodo di lavoro. Per “durata del matrimonio” si intende anche l’eventuale periodo di separazione legale, fino alla data della sentenza di divorzio.

    Quando è necessario svolgere delle indagini finalizzate ad individuare l’attuale attività lavorativa di una persona fisica, e in questo caso specifico dell’ex coniuge, alle dipendenze di terzi e/o autonoma, per scoprire, nel caso in cui quest’ultimo abbia perso il lavoro, se si ha diritto o meno a ricevere il TFR, JOB di Clipeo è la risposta giusta.

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  • Pronti, partenza… Clipeo!

    Pronti, partenza … Clipeo!

    Dal 12 maggio scorso, dal Nord al Sud del Paese, dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, sono ripartite molte attività e anche quella giudiziaria ha rimesso in moto il motore. Dopo mesi di stop forzato la giustizia, seppur lentamente, ha ripreso pian piano vita e avvocati, magistrati e cancellieri hanno potuto riprendere le loro attività.

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  • L’amore al tempo del Coronavirus è una faccenda complicata. Il lockdown ha messo a dura prova alcune coppie e in tutto il mondo aumentano separazioni e divorzi.

    L’amore al tempo del Coronavirus è una faccenda complicata.

    Come molti ricorderanno in Cina, appena terminato il lockdown, ci fu una gran richiesta di divorzi. La stessa sorte purtroppo sembra toccare anche l’Italia e a molti altri Paesi del mondo. Leggi tutto

  • I video colloqui ai tempi del Coronavirus

    I video colloqui ai tempi del Coronavirus

    In che modo la recente crisi determinata dal COVID-19 sta influenzando il processo di assunzione in tutti i settori produttivi e quale dovrebbe essere la risposta delle aziende? Leggi tutto

  • Coronavirus e giustizia: perché quella familiare non può permettersi uno stop

    Coronavirus e giustizia: perché quella familiare non può permettersi uno stop

    Anche la giustizia deve fare i conti con il lockdown, disponendo la sospensione delle attività processuali fino a data da destinarsi. Il processo, da sempre considerato un palcoscenico in cui recitano diversi attori (soprattutto le parti e i loro avvocati, sotto l’attenta regia del giudice), ha così dovuto calare il sipario.

    Questa sospensione riguarda anche la giustizia delle relazioni familiari: la maggior parte degli Uffici giudiziari ha disposto infatti che la sospensione si applichi anche a separazioni e divorzi.
    I presìdi giudiziari rimangono operativi solo per le ipotesi di violenza familiare, per i casi molto urgenti, per le adozioni e i procedimenti relativi ai bambini allontanati dalla famiglia di origine, ma anche per questi procedimenti – nonostante gli sforzi della Magistratura e dell’avvocatura, entrambi impreparati, come tutti d’altra parte, ad affrontare l’emergenza – si profilano ritardi su ritardi.
    La sospensione delle attività giudiziarie, giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute pubblica, rischia però di creare più danni che benefici alle famiglie.
    Il rinvio delle cause ordinarie sicuramente ha un suo senso, perché il pregiudizio che deriva dal ritardo nell’emissione di una sentenza che condanna al risarcimento del danno o risolve una questione condominiale è fastidioso ma sopportabile. Nel sistema delle relazioni familiari la situazione è diversa, amministrandosi una forma di giustizia che non è “riparatoria” ma “regolatrice”, valendo per il futuro e non per il passato ed essendo diretta più a prevenire che a sistemare.

    Il governo ha per verità mostrato sensibilità per il diritto di famiglia, prevedendo una deroga per tutte le controversie aventi ad oggetto obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, per i procedimenti sullo stato di adottabilità, sui minori stranieri non accompagnati, sui minori allontanati dalla famiglia e, più in generale, per le situazioni di grave pregiudizio, ossia a situazioni in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno.

    Le famiglie e i singoli cittadini si sono trovati spiazzati, anche perché nei contesti di crisi la forzata convivenza non può che alimentare le tensioni già esistenti e arrecare nuove insofferenze, rabbie e rivendicazioni. Alcuni hanno saputo reagire con responsabilità e intelligenza, cercando di reperire gli strumenti per un quieto vivere almeno nell’emergenza e coppie in crisi hanno così paradossalmente migliorato il loro rapporto nel segno di una più stretta collaborazione per il bene dei figli. Per contro, tuttavia, nelle situazioni caratterizzate da un esercizio di posizione dominante il rischio è quello di consentire ulteriori indebiti episodi di sopraffazione. Ed è soprattutto in questi ultimi casi che la giustizia familiare non può attendere i tempi del virus.

    La giurisdizione in materia di famiglia non è infatti deputata alla tutela di diritti ordinari, di debito o credito, di proprietà o di natura commerciale, ma investe situazioni personalissime e diritti di rango anche costituzionale e primario che attengono alla sfera più intima della persona, quali quello alla libertà personale, alla libera espressione del pensiero e dei sentimenti, e quelli correlati al quotidiano sostentamento.

    Un ulteriore campo problematico è poi anche quello delle separazioni e dei divorzi già formalizzati, in cui la previsione di un isolamento generalizzato e la richiesta di evitare per quanto possibile spostamenti forieri di rischi di contagio ha creato nuove ipotesi di figli contesi, perché talvolta il genitore presso il quale gli stessi sono prevalentemente collocati ha strumentalmente impedito i contatti con l’altro, soprattutto quando i due genitori vivano in regioni diverse. In questi casi infatti alcuni tribunali – nell’operare il pur dovuto bilanciamento tra il diritto alla genitorialità e il diritto collettivo alla salute – hanno ritenuto di privilegiare quest’ultimo, impedendo ogni trasferimento e il ricongiungimento all’altro genitore.

    In questa situazione di generale confusione e di totale paralisi diversi tribunali hanno peraltro saputo reagire con intelligenza, volontà e attenzione. Hanno quindi adottato Protocolli e Linee Guida per consentire per quanto possibile alla macchina della giustizia di famiglia di funzionare, rinunciando, ove possibile, alla comparizione personale avanti al tribunale e la regolare conclusione del procedimento con un’udienza soltanto virtuale.
    Ma la maggior parte degli uffici giudiziari è bloccato e non per cattiva volontà ma, ancora una volta, a causa della soffocante burocrazia. Le trattazioni alternative delle udienze, che permetterebbero quanto meno di contenere i ritardi, infatti necessitano, per legge, di una serie di passaggi, peraltro meccanici e molto semplici, che però possono essere fatti solo dai cancellieri dei Tribunali. Purtroppo i funzionari del Ministero di Giustizia non permettono ai cancellieri di svolgere questa attività in smart working ma solo dall’ufficio in Tribunale, in cui i cancellieri, giustamente, non possono accedere per ragioni di tutela della salute. Si è creato un vero e proprio paradosso: da una parte si incentiva il telelavoro e dall’altra lo si impedisce in un settore così delicato come quello della giustizia.

    Le famiglie hanno bisogno di avere risposte veloci e non possono permettersi mesi di stop forzato. Pensiamo alle persone che hanno la necessità di separarsi, obbligate oggi a una convivenza forzata: dovranno aspettare, se tutto va bene, la fine dell’anno e questo vale anche per chi ha trovato un accordo, perché anche le udienze per separazione consensuale o divorzio congiunto sono rinviate.
    Riflettiamo sui bambini privati della presenza di un genitore a causa del comportamento dell’altro: per loro aspettare sei mesi può produrre un pregiudizio irreparabile.
    Rivolgiamo lo sguardo a tutti coloro che hanno perso il lavoro o hanno subito la drastica riduzione delle entrate: sono obbligati a continuare a pagare l’assegno di mantenimento fissato, devono ridurre l’importo della somma oppure possono smettere di versarlo? Come bisogna comportarsi, ad esempio, in questa situazione?
    La prima soluzione suggerita da alcuni giuristi è quella di valutare innanzitutto, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, la possibilità di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere all’altro coniuge e alla prole sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.
    Laddove invece vi sia tra le parti una forte ed accesa conflittualità, la seconda soluzione percorribile risulterà quella di ricorrere in via d’urgenza al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti nell’interesse della prole.
    Per appurare se il genitore in questione si trovi davvero in difficoltà o sta adottando solo una strategia per venir meno ai suoi obblighi il servizio Detect di Clipeo ti permette di identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge, nonché verificare se è in grado di continuare a contribuire con l’importo stabilito o eventualmente con una somma ridotta tramite un accordo tra le parti al mantenimento dei figli. Detect è un’Indagine patrimoniale completa in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della situazione economica del soggetto in questione.

  • Badanti in fuga durante il Coronavirus e anziani che rimangono soli

    Badanti in fuga durante il Coronavirus e anziani che rimangono soli

    Nelle ultime settimane sono rientrate in patria o sono rimaste a casa per paura del contagio numerose badanti e collaboratrici domestiche che prestavano assistenza ad anziani non autonomi.

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  • Come rintracciare la residenza del tuo debitore?

    Esistono diverse circostanze in cui potreste avere l’esigenza di trovare una persona: una di queste è quando si deve rintracciare un debitore moroso.

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  • L’assegno di mantenimento al tempo del coronavirus: profili di criticità e necessità di un intervento del legislatore

    L'assegno di mantenimento al tempo del coronavirus

    Quando l’emergenza sanitaria da Coronavirus sarà terminata, le famiglie italiane si troveranno ad affrontare un’altra emergenza: quella economica. Se già in epoca antecedente all’infido Covid-19 si faceva fatica a far quadrare i conti, figuriamoci ora.

    Ma cosa succederà sul fronte mantenimento dei figli di genitori separati?

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  • Lo screening pre-assunzione

    Lo screening pre-assunzione

    SCREENING è il servizio che ti permette di ricevere un rapporto completo e approfondito su una Persona Fisica. L’indagine prende in considerazione diversi ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo e permette di avere un quadro nitido della persona che si ha di fronte. Leggi tutto

  • La nuova collocazione dei figli dopo la separazione dei coniugi non incide sull’obbligo di mantenimento

    La nuova collocazione dei figli dopo la separazione dei coniugi non incide sull’obbligo di mantenimento

    Spetta ancora l’assegno di mantenimento se il figlio viene successivamente collocato presso il coniuge obbligato?

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