La separazione con addebito
L’ordinamento giuridico italiano prevede l’ipotesi della cosiddetta ‘Separazione con addebito’ o ‘Separazione per Colpa’.
L’ordinamento giuridico italiano prevede l’ipotesi della cosiddetta ‘Separazione con addebito’ o ‘Separazione per Colpa’.
La ricerca degli eredi può essere svolta presso l’ultimo comune di residenza del defunto oppure, se noti, anche nei comuni precedenti.
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Nell’eventualità che ci interessi procedere con il servizio Rintraccio Eredi, è bene sottolineare che ciascun soggetto all’interno del nucleo familiare del defunto può considerarsi un suo potenziale erede.
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La sentenza della Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio.
Dallo scorso 6 aprile è infatti entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che punisce con la multa fino a 1.032 euro e con il carcere fino a un anno chi si sottrae agli obblighi economici derivanti da separazione, divorzio o dai provvedimenti che regolano i rapporti tra genitori per figli nati al di fuori del matrimonio.
L’intento della disposizione è quello di dare ordine a una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni. Il codice penale degli anni 30 puniva, con l’art. 570, coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli; la norma era però interpretata in modo rigoroso e rischiava solo dava mancanze al coniuge o ai figli in termini di mezzi di minima di sussistenza come il cibo. Dal 1987 è poi diventato reato non pagare l’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli previsti nella sentenza di divorzio, mentre dal 2006, lo è diventato quello di non pagare il mantenimento per i figli in genere; in entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero in stato di bisogno, ma bastava, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto nel provvedimento del Giudice.
Dal 6 aprile queste ultime due norme sono state abrogate e sostituite con un nuovo reato. Le implicazioni, non si sa quanto volute dal legislatore, sono molteplici: diventa quindi reato anche non versare l’assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati, lo sarà però se i genitori sono divorziati.
Infine, data la formulazione generica della norma, potrebbe finire sul banco degli imputati chi è puntuale con l’assegno mensile, ma magari non ha rimborsato le spese straordinarie dei figli come visite mediche o libri scolastici.
Resta però in agguato il rischio del paradosso: un coniuge rischia il carcere nel caso in cui non dovesse pagare l’assegno provvisorio di separazione che, con la sentenza finale, potrebbe risultare non dovuto; il figlio maggiorenne i cui genitori sono separati o non sono sposati è meno tutelato di un suo coetaneo i cui genitori hanno divorziato.
Diversità di tutela di cui si fa fatica a intravedere una ragione plausibile. La cosa migliore che l’avvocato matrimonialista possa fare è conoscere l’effettiva condizione economica dell’ex coniuge affinché la richiesta di assegno sia da una parte congrua e dall’altra correttamente calibrata alle reali capacità economiche. In questo modo si potranno gestire alle meglio situazioni delicate e comunque sempre dolorose.
Il servizio DETECT di Clipeo è in grado di fornire una fotografia nitida e chiara della situazione economica e patrimoniale dell’ex coniuge.
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso.
In caso di omissione viene applicata una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta liquidata e se non è dovuta alcuna imposta si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro. Il mancato pagamento, anche in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi “autoliquidati” comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
Sono compresi tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita che corrispondono al suo patrimonio, dal quale sarà possibile dedurre anche i debiti Tra i beni e diritti vi rientrano:
beni immobili e quindi fabbricati e terreni;
beni mobili e titoli al portatore posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
denaro, gioielli, preziosi e mobilia;
rendite, pensioni e crediti;
aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
L’imposta di successione è dovuta per i beni e diritti, anche se esistenti all’estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia; in caso contrario, l’imposta è comunque dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava, di regola, sugli eredi e sui legatari, ma anche i semplici «chiamati all’eredità» (vale a dire coloro che possono divenire eredi se accettano l’eredità) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione.
Tuttavia, i «chiamati», a differenza degli eredi, rispondono dell’imposta di successione nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti; mentre gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Mentre i legatari, sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Tramite il servizio Rintraccio Eredi è possibile individuare gli eredi legittimari del defunto, impreziosito dall’indagine su eventuali accettazioni o rinunce della stessa.
Quando hai bisogno di identificare con esattezza la situazione economica e patrimoniale del defunto, Detect è la risposta. Un prodotto completo, in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della sua situazione aggiornata.
Quella del conto cointestato è una pratica ormai consolidata. All’interno delle famiglie, quasi sempre c’è un conto con più di un titolare: un padre e il figlio, il marito e la moglie, l’anziano non più autonomo e la badante-convivente. Ma, da un punto di vista giuridico, la cointestazione si considera un atto di pura formalità o è, a tutti gli effetti, una donazione del 50% dell’importo depositato e di quello che lo sarà in futuro? Sul tema, di recente, si è espressa più volte la Cassazione, fornendo i chiarimenti necessari per orientarsi in questa spinosa materia. «Spinosa» perché, a fronte di un atto che formalmente è sempre identico, le finalità che lo sorreggono possono essere le più svariate e non è facile ricostruire, a posteriori, quali fossero le effettive intenzioni dei correntisti.
Cointestare un conto corrente a una persona è una donazione a tutti gli effetti, salvo si dimostri che lo scopo perseguito dalle parti era un altro e che, quindi, la donazione era solo fittizia. Ad esempio, se un padre nomina come contitolare del conto anche il figlio, questo atto comporta lo spostamento della proprietà del 50% dei soldi in capo a quest’ultimo.
Tuttavia, qualora dovessero sorgere delle divergenze tra i due, il precedente titolare potrebbe sempre dimostrare che la donazione era solo una simulazione finalizzata a uno scopo diverso: quello, ad esempio, di aiutare il padre nelle operazioni allo sportello che questi, per via dell’età, non è più in grado di svolgere da solo.
Allo stesso modo, in una coppia che si separi, ove la moglie pretenda di avere il 50% del conto cointestato, il marito potrebbe dimostrare che la suddetta cointestazione era stata puramente formale, finalizzata solo a consentire alla moglie non titolare di reddito di effettuare prelievi in autonomia per prendersi cura della casa; la prova potrebbe essere raggiunta dimostrando che il conto è alimentato solo dai redditi dell’uomo che vi accredita puntualmente lo stipendio.
Nei rapporti con la banca, il cointestatario dei soldi ha la possibilità di prelevare qualsiasi somma, anche superiore al 50% e può inoltre chiudere il conto ritirando tutto il denaro che vi è depositato. Difatti le relazioni con l’istituto di credito sono regolate secondo il principio della cosiddetta «solidarietà attiva»; significa che ciascuno dei correntisti può esigere dalla banca qualsiasi somma, anche superiore alla metà.
I rapporti tra le parti, restano però disciplinati in modo opposto: chi preleva più della propria quota è tenuto a restituire all’altro la sua parte fino a ricostituire la metà del deposito.
Anche per i debiti i correntisti rispondono secondo la regola della «solidarietà passiva». Qualora il conto dovesse essere “in rosso”, la banca potrebbe chiedere il pagamento delle somme dovute a ciascuno dei due correntisti, per l’intero. Ciascuno dei due potrebbe essere costretto a pagare tutto il debito, salvo poi rivalersi contro l’altro per la sua parte del debito (ossia il 50%).
Se devi recuperare un credito e hai necessità di individuare eventuali conti cointestati di una persona affidati a MONEY. L’indagine Money è un servizio propedeutico al recupero di un credito, che permette di individuare eventuali rapporti bancari di una persona.
Quando non si ha la certezza di conoscere approfonditamente il soggetto, sarebbe bene verificare l’affidabilità della persona a cui si intende cointestare un conto corrente. Ciò è possibile grazie a SCREENING, un rapporto completo e approfondito sulle persone fisiche che prende in considerazione tutti gli ambiti riguardanti il soggetto, da quello privato a quello lavorativo.
Uno dei principali doveri che scattano dopo il matrimonio è quello di coabitazione: marito e moglie sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto salvo diversi accordi, e non è consentito lasciare quella che viene definita casa coniugale senza una giusta causa. Infatti, come per l’infedeltà, anche nel caso di abbandono del tetto può essere chiesta la separazione con addebito.
Ci sono tuttavia delle eccezioni che possono essere legate a un accordo tra i coniugi (ad esempio nel caso in cui la famiglia decide di vivere qualche anno separata per consentire, a uno dei due, di fare carriera accettando un trasferimento particolarmente lontano). Lo stesso accordo potrebbe consentire la separazione di fatto della coppia quando marito e moglie abbiano ormai preso consapevole cognizione del fatto che l’unione sia svanita e si autorizzano l’un l’altro a vivere in una casa diversa.
A questo proposito, vista la delicatezza della situazione sarà più opportuno redigere un accordo per iscritto. In ultimo, una giusta causa per poter andare via di casa è il comportamento pericoloso del coniuge che metta a repentaglio la sicurezza fisica o psicologia dell’altro.
Se un coniuge si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, confermando la volontà di non fare più ritorno, viola l’obbligo di coabitazione. In questo caso, l’altro coniuge può ottenere la separazione e chiedere al giudice che ne addebiti la causa all’ex, e quest’ultimo non può pretendere il mantenimento anche se ha un reddito più basso.
Non si può abbandonare la casa coniugale neanche se si ha intenzione di chiedere, di lì a breve, la separazione. Solo l’esistenza di una crisi già in atto, evidente e irreversibile, che dipenda da cause diverse e precedenti all’abbandono del tetto, giustifica l’allontanamento da casa. Tuttavia, anche in questo caso, per evitare problemi di carattere processuale, è meglio che i coniugi sottoscrivano un accordo con cui si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.
L’allontanamento dalla residenza familiare è possibile solo se vi è una giusta causa. In questa ipotesi non è causa di addebito, anche se manca l’accordo con l’altro coniuge. L’abbandono della casa è consentito, ad esempio:
se successivo alla richiesta della domanda al giudice di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
se è determinato da situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il continuare della convivenza, oppure quando l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile quando cioè c’è una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune.
Un altro esempio di abbandono legittimo della casa è quello necessario a sfuggire al «mobbing familiare», dove la colpa della fine del matrimonio va al coniuge che adotta la condotta violenta, che costringe l’altro ad allontanarsi. Basta anche un solo episodio di percosse, infatti, a determinare l’intollerabilità della convivenza. Non c’è bisogno che la violenza si risolva nell’uso delle mani: anche la violenza psicologica, i maltrattamenti, le offese e le prevaricazioni possono essere causa di mobbing familiare e consentire al coniuge di andare via di casa senza per questo aver bisogno del consenso, né tantomeno rischiare l’addebito.
Quando abbiamo bisogno di identificare con correttezza la situazione economica e patrimoniale del coniuge a cui viene chiesto l’addebito, nonché verificare se è in grado di contribuire al mantenimento dei figli, Detect è la risposta. Un prodotto completo in grado di fornire una fotografia nitida e fedele della sua situazione.
La legge ci impone di mantenere i figli senza alcun equivoco a riguardo. È addirittura la Costituzione a dirci che abbiamo l’obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli e la legge ribadisce questi doveri. Ma questi obblighi si riferiscono soltanto ai figli minorenni, oppure vanno estesi anche a quelli maggiorenni? Se la risposta è positiva, fino a quando un genitore deve provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni?
In senso generale assolutamente no. Il dovere di mantenimento è basato sul rapporto genitoriale: se abbiamo fatto un figlio, dobbiamo prenderci cura di lui/lei anche se maggiorenne. La legge prevede persino che, in alcuni casi, il figlio maggiorenne possa ricevere un vero e proprio assegno di mantenimento. Il giudice, infatti, valutate le circostanze e la non autosufficienza economica del figlio, può disporre direttamente a favore del medesimo un assegno periodico.
L’età del figlio, per quanto maggiorenne, non sembra essere un limite plausibile per non mantenerlo, se le ragioni della mancata autosufficienza economica non sono determinate da un atteggiamento di indifferenza o negligenza del figliolo; inoltre, l’incapacità oggettiva del maggiorenne di rendersi indipendente va aiutata.
Lo stato di disoccupazione o comunque l’incapacità di produrre un reddito in grado di consentire l’autosufficienza, comportano la prosecuzione del mantenimento, ma a condizione che il maggiorenne non determini, volutamente, questa incapacità. Dunque, se ad esempio, lavorava e ha deciso di dimettersi, non può pretendere di ritornare a carico dei genitori.
Viceversa, se la descritta precarietà è oggettivamente determinata dalle condizioni attuali del mercato del lavoro e non è dipendente dal figlio, la maggiore età non può rappresentare un limite per ricevere l’appoggio economico dai propri genitori. Ed allora, ad esempio, un lavoro precario oppure svolto durante un periodo di formazione o di apprendistato non può rappresentare un valido presupposto per negarne il mantenimento, in questi casi, ancora non gratificato economicamente, ma non per colpa sua.
Quando vogliamo conoscere l’esatta condizione lavorativa del figlio maggiorenne, al fine di verificare se necessita realmente del mantenimento, possiamo affidarci a Job; le indagini svolte sono infatti finalizzate ad individuare sia l’attuale attività lavorativa di una persona fisica (alle dipendenze di terzi e/o autonoma), sia gli eventuali trattamenti pensionistici, con la stima dell’emolumento percepito.