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Assegno di mantenimento non percepito: come funziona la tassazione

Assegno di mantenimento non percepito
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Il versamento dell’assegno di mantenimento comporta delle conseguenze anche sul piano fiscale.

Il coniuge obbligato, infatti, può dedurre dalle tasse l’importo corrisposto, mentre il coniuge beneficiario deve riportare le somme percepite nella dichiarazione dei redditi (essendo queste equiparate a reddito da lavoro dipendente).
In alcuni casi, tuttavia, tali due attività potrebbero non risultare “allineate”: si pensi, ad esempio, al caso in cui l’ex obbligato ha dedotto una somma che il beneficiario non ha invece dichiarato al fisco, assumendo di non averla mai ricevuta.
Se tale incongruenza è accertata, possono scattare degli accertamenti da parte dell’ufficio delle imposte, che sanzionerà, a seconda dei casi, il coniuge che ha portato in deduzione un importo non sborsato o quello che non ha dichiarato un importo percepito.

La tassazione
Capita frequentemente che, per vari motivi, l’ex coniuge non versi puntualmente alle scadenze stabilite l’importo dell’assegno stabilito nel provvedimento del giudice per il mantenimento dell’ex coniuge o dei figli. In altre occasioni, l’obbligato paga, ma dà una cifra inferiore rispetto a quella dovuta e poi non provvede a colmare la differenza.
Al di là dei profili penali, si tratta di capire qual è la tassazione dell’assegno di mantenimento non percepito. Infatti, questa somma è considerata reddito imponibile ai fini Irpef per l’ex coniuge che la incassa, mentre chi la versa potrà dedurre il corrispondente importo dalla propria base imponibile e, dunque, dalle proprie tasse. Invece, l’assegno di mantenimento per i figli è esentasse per chi lo riceve e, correlativamente, non è deducibile da chi lo corrisponde.
L’Agenzia delle Entrate, però, prende in considerazione le cifre stabilite nel provvedimento giudiziale o nell’accordo dei coniugi: come fare quando gli importi realmente versati sono diversi, perché viene saltata qualche rata o il pagamento è avvenuto ma solo in parte? La tassazione dell’assegno di mantenimento non percepito riguarda proprio questi casi.

L’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex coniuge all’esito della separazione o del divorzio può essere di due tipi:

  • una tantum quando è versato in un’unica soluzione;
  • periodico, con pagamento che generalmente è previsto su base mensile.

L’assegno una tantum non è assoggettato a tassazione e, quindi, non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi. L’assegno mensile, invece, va dichiarato dal beneficiario. Il suo importo è assimilato ad un reddito di lavoro dipendente e, come tale, concorrerà a formare il reddito complessivo del contribuente.
Sull’importo totale dei redditi percepiti per ogni annualità d’imposta si applicheranno le consuete aliquote Irpef previste dai relativi scaglioni, fermo restando tutte le detrazioni fiscali eventualmente applicabili (lavoro dipendente, figli a carico, ecc.). Così chi, oltre all’assegno di mantenimento, ha anche altri redditi propri pagherà di più, perché l’imposizione è crescente e progressiva.
Di converso, chi versa il mantenimento può dedurre l’importo dalla propria Irpef, ma solo fino all’importo stabilito nel provvedimento del giudice e non anche per le eventuali somme ulteriori spontaneamente pagate.
Il mantenimento corrisposto in favore dei figli, invece, non costituisce reddito imponibile, perché è assimilato ad un trattamento alimentare e quindi su di esso non si pagano le tasse.

Assegno di mantenimento percepito parzialmente
L’assegno mensile di mantenimento corrisposto all’ex coniuge solo parzialmente andrà dichiarato fiscalmente dal beneficiario in base alle somme effettivamente percepite per ciascun anno d’imposta.
Una recente sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che non va sottoposto a tassazione l’intero importo stabilito in sentenza, neppure quando l’ex coniuge obbligato al pagamento lo ha riportato in deduzione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato agevolmente questa circostanza e, perciò, vista la discrepanza tra le dichiarazioni dei redditi dei due ormai ex coniugi, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti dell’ex moglie, beneficiaria dell’assegno divorzile, ma la pretesa fiscale è stata respinta, in ragione della natura alimentare dell’assegno (che nel caso deciso comprendeva anche il mantenimento dei figli).
La decisione favorevole alla contribuente è stata facilitata dal fatto che esisteva una sentenza di condanna dell’ex marito per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quindi il fatto del mancato versamento era stato giudizialmente accertato.

Assegno di mantenimento non ricevuto: tassazione
Se l’assegno di mantenimento non viene ricevuto, in tutto o in parte, da chi avrebbe diritto a percepirlo in virtù della sentenza di separazione o di divorzio bisogna documentare questa circostanza, ad esempio inviando, tramite il proprio avvocato, una lettera raccomandata di diffida e intimazione ad adempiere al pagamento, indicando gli importi dovuti ed i periodi di riferimento. Ciò costituirà una prova utile per destituire di fondamento un eventuale accertamento fiscale che, basandosi sulla deduzione operata dall’altro ex coniuge nella sua dichiarazione dei redditi, porterebbe l’Agenzia delle Entrate a ritenere che quelle somme siano state corrisposte e non dichiarate.
Bisogna tenere presente che, in virtù delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, è sempre il Fisco a dover dimostrare le ragioni della propria pretesa di recupero a tassazione di somme. L’Agenzia delle Entrate può presumere, ma solo fino a prova contraria, che le somme dell’assegno periodico di mantenimento siano state versate per il solo fatto che il coniuge obbligato al pagamento le ha portate in deduzione. Quindi, la prova dell’effettiva non percezione dell’assegno di mantenimento può essere fornita proprio attraverso la lettera di contestazione legale.

Ma come bisogna comportarsi quando l’obbligato prova a fare il ‘furbetto’ adducendo scuse per non corrispondere quanto dovuto?

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