Diritto di famiglia

L’assegno di mantenimento al tempo del coronavirus: profili di criticità e necessità di un intervento del legislatore

L'assegno di mantenimento al tempo del coronavirus
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Quando l’emergenza sanitaria da Coronavirus sarà terminata, le famiglie italiane si troveranno ad affrontare un’altra emergenza: quella economica. Se già in epoca antecedente all’infido Covid-19 si faceva fatica a far quadrare i conti, figuriamoci ora.

Ma cosa succederà sul fronte mantenimento dei figli di genitori separati?

Covid-19 e le conseguenze sui redditi degli obbligati al mantenimento.

L’emergenza Covid-19 e la decretazione d’urgenza posta in essere dal Governo, elaborata nell’intento di fronteggiare l’odierna crisi sanitaria tutelando per l’effetto il fondamentale diritto alla salute, ha imposto tra le atre cose la chiusura temporanea degli esercizi commerciali deputati allo svolgimento di attività definite come “non essenziali”.
Alla luce di tali “restrizioni” nello svolgimento dell’attività lavorativa, appare pertanto ragionevole ritenere che molti genitori separati, commercianti, partite Iva, lavoratori di vario genere, avendo dovuto sospendere le proprie attività con tutte le conseguenze immaginabili sul piano finanziario e reddituale, riscontreranno verosimilmente nei mesi a venire, difficoltà nel garantire la corresponsione dell’importo previsto in sede di separazione o divorzio o di affidamento, quale contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore dell’ex coniuge.

La violazione dell’obbligo del versamento dell’assegno di mantenimento.

Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina, però, conseguenze sia dal punto di vista civile, legittimando azioni esecutive di recupero del credito, sia sotto il profilo penale, rischiando di esser perseguiti per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.
Pertanto, la parte onerata, è comunque obbligata a farvi fronte anche in caso di gravi difficoltà concretizzatesi in un contesto critico ed emergenziale come quello attuale, in quanto ad oggi, non è ancora stato realizzato nessun intervento ad hoc da parte del Governo finalizzato a regolamentare la problematica.

Come si potrebbe agire a tal riguardo?

In attesa di una specifica normativa su come poter fronteggiare, o comunque inquadrare giuridicamente, le evidenti situazioni di disagio e di sofferenza di tutti quei soggetti separati o divorziati nella duplice accezione sia di soggetti obbligati alla corresponsione di quanto dovuto sia di soggetti beneficiari di quanto riconosciuto in sede processuale dal Giudice è opportuno fare alcune riflessioni e consigliare di intraprendere due diverse strade.
Secondo il parere di molti giuristi la profonda crisi economica-sociale-umanitaria determinata dal Covid-19 appare senza dubbio quale situazione da doversi inquadrare nell’ottica della straordinarietà e dell’imprevedibilità e come tale è da valutarsi quale fenomeno non solo che esula dalla cosiddetta ‘sfera di signoria dell’individuo’ ma anche idoneo ad innalzare, da un punto di vista prettamente giuridico, la possibilità di aumento del rischio di inadempimento riguardo a tutte quelle obbligazioni di carattere economico, come può essere ad esempio l’assegno di mantenimento, sorte antecedentemente al periodo dell’emergenza.
Appare dunque corretto rilevare come una plausibile soluzione alla problematica può essere individuata nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, disciplinata dagli artt. 1256 a 1258 del Codice Civile. L’eventuale difficoltà della parte nel corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura prevista, come è evidente, potrà derivare non da un atteggiamento di matrice colposa o dolosa, quanto piuttosto da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione in sé e per sé considerata proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo. Quindi l’attività impedente non è strettamente collegabile ad azioni o omissioni dirette o indirette del singolo, quanto piuttosto a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili.
La prima soluzione suggerita da alcuni giuristi è quella di valutare innanzitutto la possibilità di riduzione dell’importo economico da dover corrispondere all’altro coniuge e alla prole. Si suggerisce, qualora i rapporti tra le parti lo consentano, poiché ispirati ad un clima di reciproca collaborazione, di notiziare circa la condizione di difficoltà l’altra parte attivando poi, di conseguenza, una trattativa per formalizzare un accordo anche per il tramite di una negoziazione assistita che preveda la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, sia pur limitatamente alla durata dell’emergenza.
Laddove invece vi sia tra le parti una forte ed accesa conflittualità, la seconda e unica soluzione percorribile risulterà quella giudizialmente prevista di ricorrere in via d’urgenza, per mezzo del proprio difensore, al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti del caso all’uopo ritenuti necessari specie nell’interesse della prole.
Appare evidente quindi come rilevante sia l’impatto dell’emergenza del Covid-19 su molte famiglie di separati e/o divorziati riguardo soprattutto per ciò che attiene all’erogazione del mantenimento per coniuge e figli. È necessario pertanto un pronto intervento normativo al riguardo che disciplina queste situazioni e che trovi la soluzione più conveniente per tutti.

Ma come bisogna comportarsi se il genitore obbligato prova a fare il ‘furbetto’ approfittando della situazione di emergenza per non corrispondere quanto dovuto?

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