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Riforma della giustizia civile: Novità sui Pignoramenti

Riforma della giustizia civile: Novità sui Pignoramenti
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Addio alla formula esecutiva, potenziamento del ruolo del delegato e del custode, vendita privata da parte del debitore, astreintes e banca dati per le aste giudiziarie, novità sui pignoramenti verso terzi.

Verso un processo civile più rapido ed efficiente

Lo scorso 21 settembre il Senato ha approvato il maxiemendamento presentato dalla Commissione Giustizia e relativo al DDL 1662, contenente la delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

L’obiettivo, ormai noto, è quello di dimezzare i tempi della giustizia civile, rendendo il processo italiano efficiente e competitivo anche in ottica europea.

Un obiettivo che passa indubbiamente anche attraverso i molteplici interventi in materia di esecuzioni.

Formula esecutiva addio

Una prima novità riguarda l’abrogazione delle disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi riferite alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva dei titoli. L’art. 10 del DDL emendato prevede infatti che i titoli per l’esecuzione forzata (sentenze, altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale) possono essere prodotti in copia, semplicemente attestandone la conformità all’originale. Non più quindi il lungo e complesso iter di rilascio della formula esecutiva ma una mera attestazione di conformità della copia al titolo originale.

Istanza ex art 492 bis c.p.c.

Guardando al pignoramento, il DDL prevede inoltre che qualora sia formulata istanza ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., il termine entro il quale il precetto cessa di avere efficacia resta sospeso, riprendendo a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.

Documentazione ipocatastale e ruolo del custode

Allo scopo di ridurre i tempi del processo, il DDL interviene disponendo una significativa riduzione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale: lo fa infatti coincidere con quello di deposito dell’istanza di vendita, prevedendo la possibilità di una sola ulteriore proroga (ridotta però a quarantacinque giorni), nei casi già previsti dall’articolo 567 terzo comma del codice di procedura civile. Nella medesima ottica è inoltre potenziato il ruolo del custode, chiamato a collaborare con l’esperto al controllo della documentazione ipocatastale e nominato dal giudice in sostituzione del debitore nella custodia del bene, entro 15 giorni dal deposito della documentazione stessa e salvo che la custodia non risulti priva di utilità.

Liberazione dell’immobile

Sempre al custode è demandata l’attuazione del provvedimento di liberazione dell’immobile, senza peraltro scontare l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 605 e ss. c.p.c.
Il DDL prevede espressamente che la liberazione è ordinata dal giudice, distinguendo due ipotesi:

  • se l’immobile non è abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare o se è occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, la liberazione avviene, al più tardi, al momento di pronuncia dell’ordinanza di vendita o di delega al compimento delle relative operazioni;
  • se l’esecutato e i familiari con lui conviventi abitano l’immobile, la liberazione è ordinata dal giudice quando pronuncia il decreto di trasferimento.

Potenziamento delle operazioni di delega

Sempre in ottica di celerità del processo, il DDL prevede il potenziamento della delega alle operazioni di vendita, estesa anche a fasi della procedura finora appannaggio del giudice dell’esecuzione, come ad esempio quella distributiva. La delega ha durata annuale ed è rinnovabile dal giudice; per tutta la durata dell’incarico il professionista è tenuto a svolgere almeno tre esperimenti di vendita, relazionando tempestivamente il G.E. sul relativo esito. A fronte di tale apertura vi è un parallelo rafforzamento dei poteri di vigilanza del giudice sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto delle nuove e più stringenti scadenze temporali da parte del professionista; il giudice ha peraltro l’obbligo di provvedere alla sua immediata sostituzione in caso di mancato o tardivo adempimento.

La “vendita privata” da parte del debitore

Altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di formulare istanza (seppur una sola volta, a pena di inammissibilità) per essere autorizzato a vendere direttamente l’immobile pignorato, purchè ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima. All’istanza del debitore dev’esser sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per 120 giorni e prestata cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo proposto, a garanzia della serietà dell’offerta formulata.

Astreintes e banca dati per le aste giudiziarie

Il DDL valorizza inoltre le misure di coercizione indiretta già previste dall’art. 614 bis c.p.c., lec.d. astreintes: dispone infatti la previsione di criteri per la determinazione dell’ammontare e del termine di durata delle misure e consente al giudice dell’esecuzione di poterle disporre quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna o la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento. E’ inoltre prevista l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di una banca dati per le aste giudiziali, contenente le relazioni di stima, i dati identificativi degli offerenti e del conto bancario o postale usato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione. Se richiesti, i dati degli offerenti, del conto e dei relativi intestatari devono essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, civile e penale.

Pignoramento presso terzi: novità dal 22 giugno

Con la riforma del processo civile della Ministra Cartabia dal 22 giugno 2022 cambia anche il pignoramento presso terzi. L’art. 543 c.p.c, come modificato dalla riforma, entra infatti in vigore, senza bisogno di ulteriori interventi attuativi, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge n. 206/2022, ossia dal 24 dicembre 2021.

Il nuovo art. 543 c.p.c.

L’art. 543 c.p.c, che disciplina la forma del pignoramento, in base alla nuova formulazione, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto. Debitore e terzo devono quindi essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura.

Conseguenze dell’inadempimento

Se i suddetti adempimenti non verranno eseguiti il pignoramento non sarà efficace. Nel caso però in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso sarà inefficace ovviamente solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato (o non risulti depositato nel fascicolo) l’avviso di iscrizione a ruolo. Se poi la notifica viene omessa del tutto, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto.

Cambia il Foro se il debitore è una PA

Come previsto dal comma 37 della legge delega infine, cambia anche il Foro competente nel caso in cui il debitore si una PA. L’art. 26 bis, comma 1 c.p.c prevede infatti che dal 22 giugno 2022 sarà competente per l’esecuzione forzata “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Viene così a cessare la competenza del ” giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Come agevolare l’attività di pignoramento?

Il pignoramento per essere efficace ha bisogno che la notifica vada a buon fine. Per questo è importante conoscere i dati anagrafici del debitore e rintracciare la sua residenza – certi siano corretti.

Su Clipeo trovi servizi ad hoc per facilitare l’attività di pignoramento.

La piattaforma Clipeo di BD Business Defence offre servizi utili non solo al rintraccio anagrafico utile per la notifica, ma laddove necessario anche alla verifica del posto di lavoro dei debitori.

Il servizio ADDRESS Persona Fisica permette di individuare l’attuale residenza e domicilio di una persona fisica. In questo modo si può procedere all’esazione domiciliare o alla notifica di atti giudiziari, in modo facile e sicuro.

Per rintracciare il posto di lavoro di un debitore invece, occorre scegliere il servizio JOB con il quale è possibile individuare l’attuale attività lavorativa di una persona fisica (alle dipendenze di terzi e/o autonoma) e/o gli eventuali trattamenti pensionistici, con la stima dell’emolumento percepito.

Fonte: Altalex/Studio Cataldi/BD Business Defence

 

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