Diritto di famiglia, Separazione/Mantenimento

La nuova collocazione dei figli dopo la separazione dei coniugi non incide sull’obbligo di mantenimento

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Spetta ancora l’assegno di mantenimento se il figlio viene successivamente collocato presso il coniuge obbligato?

Il caso da cui trae origine la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2 luglio 2019 n. 17689 è quello di un padre a carico del quale veniva previsto l’obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile all’ex moglie in virtù dell’affidamento presso di lei del figlio minorenne.

Con successiva pronuncia il Tribunale per i Minorenni rivedeva la sua valutazione iniziale e decideva di collocare il minore presso il padre, il quale per tale motivo aveva cessato di versare il predetto assegno di mantenimento.

L’ex coniuge, intanto, si attivava al fine di vedersi corrispondere comunque le somme arretrate. A quel punto il padre resisteva opponendosi al precetto emesso dalla ex moglie.

A questo punto il problema giuridico che viene in rilievo è quello di comprendere se la diversa collocazione del figlio minore faccia venire meno, oppure no, e in automatico l’obbligo per il coniuge di versare l’assegno di mantenimento inizialmente stabilito.

Questa questione ha visto esprimersi sia i giudici di legittimità che quelli di merito. Questi ultimi hanno sostenuto, infatti, che le eventuali modifiche della collocazione previste dal Tribunale dei Minorenni non incidono in alcun modo sulle disposizioni patrimoniali stabilite dalla sentenza di divorzio.

La Cassazione, collocandosi su un medesimo filone interpretativo, afferma innanzitutto come il titolo esecutivo, nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, viene definito non a caso ‘rebus sic stantibus’, per sottolineare la sua precarietà ed eventuale modificabilità nel tempo al mutare delle circostanze.

La rilevanza modificativa degli eventuali fattori sopravvenuti, tuttavia, deve essere espressamente accertata da un giudice specializzato e nell’ambito di un procedimento ad hoc. La diversa collocazione del figlio è sicuramente un fattore da tenere in considerazione ai fini della modifica delle statuizioni di carattere patrimoniali; tuttavia le decisioni in merito all’assegno di mantenimento per il figlio e quelle in punto di collocazione, seppur collegate, rimangono collocate su due piani indipendenti.

Questo comporta come conseguenza che l’eventuale mutamento della collocazione del figlio non incide automaticamente sulla spettanza al coniuge originariamente affidatario del contributo di mantenimento. Si rende in ogni caso necessario ricorrere ad una procedura speciale di revisione del contributo al mantenimento costituita dagli specifici procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio disciplinati dagli articoli 710 c.p.c. e 9 della L. 898/1970.

L’opposizione a precetto fatta dal padre veniva quindi respinta dal Tribunale di Treviso, che rilevava come la successiva collocazione del minore presso di lui non togliesse efficacia né validità alla sentenza di divorzio e che pertanto il debitore restasse obbligato al versamento di quanto dovuto, non avendo esperito la procedura di revisione del contributo prevista dall’art. 9 della Legge n. 898/1970 sul divorzio.

All’esito dell’impugnazione proposta dal padre anche la Corte d’Appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado. La Corte ribadiva infatti che le statuizioni patrimoniali conseguenti alla sentenza di divorzio non perdono di efficacia per il venir meno dei relativi presupposti e che eventuali modifiche debbono essere necessariamente disposte dal Tribunale competente all’esito del riferito procedimento di revisione, acquistando efficacia solo dalla relativa domanda.

Il coniuge che ha diritto a ricevere ancora l’assegno di mantenimento dall’ex può, nel nostro caso, ai fini di recuperare le somme arretrate, svolgere un’indagine patrimoniale sull’ex coniuge. Qualora si dovesse verificare il caso di omesso mantenimento è quindi possibile richiedere un risarcimento. Grazie al servizio DETECT di Clipeo otterrai una fotografia nitida e fedele della situazione aggiornata dell’ex coniuge al fine di poter svolgere un’indagine accurata in grado di fornire un quadro completo sul soggetto in questione.

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