Attualità

Cyber bullismo: approvata la legge a tutela dei minori.

Ecco le maggiori novità in ambito di tutela contro il bullismo telematico.

Cyber bullismo
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L’approvazione definitiva alla Camera del testo “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo“, rappresenta un passo fondamentale verso la tutela dei minori, soprattutto con l’aumento dell’utilizzo di internet e dei social media da parte dei giovani.

Cos’è il cyber bullismo?

Si parla di cyber bullismo ogni volta che ci si trova di fronte ad atti di bullismo per via telematica. La legge ne da una definizione precisa: “il bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali, realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

Perché una legge mirata ai minori?

I motivi per cui ci si è focalizzati sulla tutela dei minori sono molteplici:

1 – In primo luogo la legge si discosta dall’orientamento iniziale che prevedeva la sanzione penale, in questo caso probabilmente poco utile. La legge, infatti, circoscrive il raggio di azione ai minori privilegiando la prevenzione e gli interventi di carattere educativo.

2 – In secondo luogo, definendo il bullismo telematico come una forma di pressione, denigrazione, ecc, ai danni del minore, si circoscrive l’ambito di tutela al mondo minorile, logicamente più indifeso, creando una corsia preferenziale nella gestione dei vari casi e accelerando così le pratiche di contrasto verso il bullismo sul web.

3 –  Terzo, offre strumenti di protezione mirati ed efficaci, molto più veloci rispetto alla norma penale. Si prevede che il minore sopra i 14 anni di età, vittima di cyber bullismo, possa chiedere al gestore del sito internet o del social o al titolare del trattamento dei dati, di oscurare, rimuovere e bloccare i contenuti diffusi in rete a suo danno. Nel caso in cui questo non avvenga entro 48 ore, l’interessato e i suoi genitori, possono richiedere l’intervento del Garante della Privacy, che dovrà intervenire entro le successive 48 ore.

4 – Quarto punto, si interviene sul piano educativo, rispetto ad un tema che coinvolge, sia come vittime che come carnefici, dei minori. Si prevede che, in ogni istituto, venga designato un professore che si occupi delle iniziative contro il cyber bullismo, che dovrà interagire con le forze dell’ordine, le associazione e i centri di aggregazione giovanili. Il preside poi, avrà il compito di avvisare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e di attivare misure educative mirate.

Importante sarà anche effettuare dei piani di formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei soggetti coinvolti.

Proprio per contrastare o arginare questo problema, è bene conoscere chi si ha di fronte. Sia che si parli di bullismo che di cyber bullismo, avere informazioni sui soggetti interessati e sui loro familiari può essere di grande aiuto per combattere ed evitare questi fenomeni.

Come fare per avere un quadro nitido di chi avete di fronte?

Se conoscere la persona che sta agendo a danno dei vostri cari non è così immediato, Clipeo vi fornisce un aiuto per capire chi avete di fronte. Grazie al servizio SCREENING potrete avere una visione approfondita sulle persone di cui necessitate informazioni, ottenendo un quadro chiaro e dettagliato della loro situazione. Tutelate i vostri cari con Clipeo.

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  • Accertamento residenza
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  • Nucleo familiare attuale e originario
  • Riscontro sull’attività lavorativa svolta arricchito da elementi reddituali, verifica delle precedenti attività lavorative
  • Rilevazione e attualizzazione di eventuali partecipazioni e interessi imprenditoriali del soggetto e del coniuge, con riferimento anche a cariche recesse
  • Patrimonio immobiliare
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