È possibile ridurre l’assegno di mantenimento?
Durante un processo di separazione o divorzio, l’assegno di mantenimento per i figli può subire variazioni nel tempo.
Queste modifiche possono essere determinate da diversi fattori, tra cui l’adeguamento dell’assegno in base agli indici Istat e i cambiamenti nella situazione finanziaria dei coniugi separati, che possono portare sia a un aumento che a una diminuzione dell’assegno.
Il presupposto comune a tutte queste modifiche è la presenza di un evento sopravvenuto rispetto al momento in cui l’assegno è stato inizialmente stabilito, evento che ha alterato gli equilibri economici precedenti e potenzialmente arricchito il beneficiario o impoverito l’obbligato.
Quando si verificano significative mutazioni nella situazione economica di entrambi i coniugi, ciascuno di essi ha il diritto di richiedere al Giudice una revisione dell’importo dell’assegno stabilito durante la separazione o il divorzio, al fine di adeguarlo alla nuova situazione.
Esistono diversi casi in cui è possibile chiedere al Giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico dell’obbligato, non solo in favore dell’ex coniuge, ma anche dei figli.
Tra le situazioni più comuni che possono portare a una modifica dell’assegno di mantenimento vi sono i cambiamenti nelle capacità finanziarie dei coniugi separati, come un aumento o un deterioramento delle loro entrate. Anche la formazione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei coniugi o l’aumento delle esigenze dei figli a seguito di cambiamenti nella loro situazione o età possono influenzare la revisione dell’assegno di mantenimento.
In particolare, i casi in cui è possibile ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento si hanno quando:
- Il coniuge che riceve l’assegno registra un aumento del reddito, sia per l’inizio di un nuovo impiego o per una promozione professionale, oppure per ricevere una donazione o un’eredità che comporta l’acquisizione di beni immobili, mobili registrati o denaro, potrebbe rendersi necessaria una riduzione del supporto economico.
- Il coniuge tenuto al versamento dell’assegno subisce una diminuzione del proprio reddito a causa di una riduzione di mansione, trasferimento lavorativo, temporanea perdita di lavoro per licenziamento o chiusura di attività commerciale, dimissioni, pensionamento o per l’aggravarsi di una patologia, potrebbe trovarsi con meno risorse disponibili per adempiere al pagamento dell’assegno.
- Il coniuge beneficiario dell’assegno convive con un nuovo partner che contribuisce al suo sostentamento, potrebbe essere giustificata non solo una riduzione ma anche la revoca dell’assegno, specialmente se la convivenza è stabile nel tempo e comporta un miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario.
- Se il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno intraprende una nuova relazione dalla quale nascono figli, potrebbe essere necessario ridimensionare l’assegno per poter provvedere al mantenimento dei nuovi figli e mantenere una minore capacità patrimoniale.
- In caso di aumento delle esigenze dei figli, anche in assenza di miglioramenti nella situazione finanziaria del coniuge obbligato, potrebbe essere necessaria una revisione dell’assegno di mantenimento, a condizione che il coniuge sia in grado di far fronte a tale incremento.
Modifica delle condizioni di separazione
Un valido motivo sopravvenuto può giustificare la richiesta di modificare le condizioni di separazione, alla quale entrambi i coniugi potrebbero eventualmente aderire mediante un ricorso giudiziale congiunto. In caso di mancato accordo, solo il coniuge obbligato può presentare l’istanza.
Se non è possibile raggiungere un accordo, il coniuge interessato alla modifica deve avviare un procedimento attraverso un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c.. La decisione, presa in camera di consiglio, può basarsi sui documenti presentati o il giudice può ordinare ulteriori indagini per valutare la validità della richiesta. Il decreto risultante sarà una decisione ufficiale, adeguatamente motivata dal Giudice.
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