Divorzio: rivoluzione per l’assegno di mantenimento, non conta più il tenore di vita matrimoniale ma l’autosufficienza.
Ecco i quattro parametri per accertare “l’indipendenza economica” dell’ex coniuge che richiede l’assegno di mantenimento.
Dopo circa 30 anni, una sentenza della Cassazione stravolge i criteri che regolano la determinazione degli assegni di mantenimento. Se fino ad ora l’assegno era calcolato in base al “tenore di vita matrimoniale”, da oggi il parametro di spettanza si baserà sull’indipendenza e sull’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.
Questa rivoluzione arriva con la sentenza 11504, nella quale la Cassazione ha stabilito che il matrimonio non è più la “sistemazione definitiva”: “sposarsi – scrive la Corte – è un atto di libertà e autoresponsabilita’”.
Si è ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento “attuale”. Con la sentenza di divorzio “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale. Ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.
Secondo i supremi giudici quindi, va individuato un parametro diverso per chi richiede l’assegno divorzile, e cioè il “raggiungimento dell’indipendenza economica”. Se viene accertato che il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto.
I criteri di valutazione
I quattro criteri di valutazione dell’indipendenza economica di un ex coniuge stabiliti dalla Cassazione sono: il possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale e la disponibilità di un’abitazione stabile.
1. I redditi
Il primo criterio stabilito dalla Cassazione nella sentenza 11504 è il possesso di redditi: la corte suprema parla di qualsiasi tipo di reddito da parte di chi richiede il sostegno.
2. I cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
Il secondo criterio stabilito dalla Cassazione è il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo in cui si risiede, inteso come dimora abituale, del richiedente.
3. Il lavoro
Terzo criterio della sentenza 11504 è la capacità e la possibilità effettiva di lavoro personale, in relazione alla salute, al sesso, all’età e al mercato del lavoro dipendente o autonomo.
4. La casa di abitazione
Il quarto criterio è la disponibilità di una casa di abitazione.
Compito dell’ex coniuge che richiede l’assegno è quello di dimostrare di non avere i mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non poterseli procurare per ragioni obiettive, restando fermo ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro ex coniuge al quale l’assegno è richiesto.
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