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Cosa spetta all’ex moglie dopo il divorzio?

Cosa spetta all’ex moglie dopo il divorzio?
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Diritti del coniuge divorziato: mantenimento, alimenti per i figli, quota del Tfr, reversibilità, casa coniugale.

Cosa spetta all’ex moglie dopo il divorzio? Con la cessazione del matrimonio si perdono una serie di diritti. Innanzitutto, non è più possibile rivendicare quote di successione: l’ex coniuge cessa cioè di essere erede dell’altro (cosa che invece, in caso di semplice separazione, non avviene). Non è poi ammesso continuare a utilizzare il cognome dall’altro coniuge, neanche nell’ipotesi di matrimonio di lunga durata con una persona famosa.

A fronte di ciò, continuano a permanere una serie di diritti come quello ad ottenere una quota del Tfr, la pensione di reversibilità, l’assegno di divorzio e, se accordato dal giudice al momento della separazione, il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale. Per ognuna di queste voci sussistono dei presupposti diversi, sicché sarà bene passarli in rassegna singolarmente.
Procediamo dunque con ordine e vediamo, più nel dettaglio, cosa spetta all’ex coniuge dopo il divorzio.

Assegno divorzile
Con la sentenza di divorzio, l’assegno di mantenimento – riconosciuto dal giudice al momento della separazione – viene sostituito con l’assegno di divorzio (anche detto «assegno divorzile»). Apparentemente può sembrare che vi sia una differenza solo nominativa, ma non è così. I presupposti per l’assegno di divorzio sono più stringenti.

In particolare, se per ottenere l’assegno di mantenimento basta la semplice disparità tra i redditi dei due coniugi e l’assenza di responsabilità per la crisi coniugale (il cosiddetto addebito), l’assegno divorzile viene concesso solo se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado – non per sua colpa – di mantenersi da solo. Il che significa che non deve essere più giovane (deve cioè aver superato l’età di 40/45 anni), oppure deve trovarsi in una condizione di salute tale da non consentirgli di lavorare, oppure deve dare prova di essersi adoperato per cercare un posto e, ciò nonostante, di non esserci riuscito (si pensi a chi partecipa a bandi e concorsi, si iscrive ai centri per l’impiego, invia il proprio cv alle aziende, chiede colloqui di lavoro, ecc.).

In ogni caso, l’assegno di divorzio viene sempre concesso a chi, d’accordo col coniuge, durante il matrimonio ha rinunciato a coltivare la carriera per dedicarsi invece alla famiglia e ai figli, contribuendo così all’arricchimento dell’ex.

C’è un’altra importante differenza tra l’assegno di mantenimento e quello di divorzio: il primo è di importo tale da consentire al beneficiario di continuare a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio; il secondo invece mira a garantire solo l’autosufficienza economica, indipendentemente dalla posizione reddituale dell’ex.

Mantenimento dei figli
Al pari dell’assegno divorzile, l’ex coniuge presso cui siano stati collocati i figli ha diritto a ottenere l’assegno di mantenimento per i figli, nella misura concordata dalla coppia e convalidata dal giudice oppure, in assenza di intesa, per come liquidato dal tribunale.

Assegnazione del diritto di abitazione nella casa coniugale
Al pari del coniuge separato, anche il coniuge divorziato può richiedere al giudice l’assegnazione della casa coniugale, ove la famiglia viveva prima della crisi, benché sia di proprietà dell’ex.

Affinché possa essere riconosciuto tale diritto di abitazione è però necessario che vi siano dei figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap, e che questi siano collocati presso il coniuge che chiede il diritto di abitazione (devono cioè vivere materialmente con questi). Difatti, esso spetta a tutela della prole e non già dell’ex coniuge.

Può essere assegnata solo la casa coniugale, quella cioè ove la coppia viveva prima della separazione e non altri immobili comunque di proprietà dell’ex.

Il diritto di abitazione cessa quando i figli diventano economicamente autonomi o quando vanno a vivere stabilmente da un’altra parte o lo stesso ex coniuge si allontana dalla dimora per utilizzare un’altra abitazione.

La quota del Tfr
A differenza di quanto avviene in costanza di semplice separazione, il coniuge divorziato ha diritto a una quota del Trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge. Devono però sussistere una serie di condizioni:

il divorzio deve essere intervenuto prima della morte dell’ex coniuge (difatti, come detto, il Tfr non spetta al coniuge separato);

  • l’ex coniuge beneficiario non deve essersi risposato;
  • l’ex coniuge beneficiario deve percepire l’assegno di divorzio.

La nozione di indennità di fine rapporto assume un’ampia accezione, ricomprendendo tutte le attribuzioni – comunque denominate – che condividano la medesima natura di quota differita della retribuzione, con esclusione dell’indennità per licenziamento senza preavviso o per dimissioni per giusta causa (che hanno natura sostanzialmente risarcitoria).

L’operazione di calcolo della quota di Tfr spettante all’ex coniuge consiste in ogni caso nella divisione della somma spettante al lavoratore per il numero di anni lavorativi e nella moltiplicazione della cifra ottenuta per il numero degli anni in cui il lavoro e il matrimonio sono coincisi. In particolare, deve essere conteggiata l’intera durata legale delle nozze, compreso il periodo di separazione personale.

Qualora il coniuge – lavoratore dipendente – abbia richiesto un’anticipazione del Tfr, l’ex non ha diritto ad avanzare pretese su di essa; dunque, la quota del Tfr spetta solo in presenza di definitiva cessazione dell’attività lavorativa.

Se l’anticipazione è stata percepita nel periodo della separazione, se ne potrà tenere conto al fine della modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.

La pensione di reversibilità
Al coniuge divorziato spetta la pensione di reversibilità dell’ex (o solo una quota se questi, prima di morire, si è risposato) a condizione che non abbia percepito l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione (cosiddetta “una tantum”).

La reversibilità spetta solo se:

  • il beneficiario non si è nuovamente sposato;
  • la pensione dalla quale deriva la reversibilità è stata maturata in un periodo anteriore al divorzio.

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