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Amministratore senza requisiti, la nomina non si può impugnare

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La Corte di Appello di Milano, con sentenza 1873/2021, ha redatto una sorta di vademecum sull’atto di nomina dell’amministratore e sui potenziali vizi della verbalizzazione precisando che, mentre la mancata specifica del compenso analitico determina la nullità della delibera, l’omessa indicazione dei requisiti professionali è irrilevante per i profili di legittimità del deliberato.

Il caso da cui prende spunto la controversia è l’impugnazione di più delibere assembleari con cui, rispettivamente, era stata disposta la conferma dell’amministratore (persona giudica), senza che fossero specificati i compensi e il possesso dei requisiti professionali.

I requisiti professionali
L’asserita mancanza dei requisiti per i soggetti dell’amministratore condominiale, spiega la Corte d’Appello, rileverebbe al più come motivo di revoca da far valere nelle sedi competenti e non può costituire motivo di impugnativa della delibera di nomina né tanto meno ai fini dell’invalidità delle attività compiute dall’amministratore.

Il nodo del compenso
Il comma 14 dell’articolo 1129 del Codice civile dispone che l’importo per l’attività dell’amministratore deve essere specificato analiticamente non solo all’atto dell’accettazione della nomina, ma anche del rinnovo, e non è sufficiente il mero rinvio a note inviate in precedenza.

La Corte di Appello – richiamando l’argomentazione riportata nella sentenza di primo grado – enuncia al riguardo il «principio di autosufficienza del deliberato» che impone la necessità che la delibera assembleare sia completa e immediatamente intelligibile, anche mediante i documenti da essa approvati e che debbono esservi allegati, non rilevando invece documenti di formazione successiva alla stessa.

La nota esplicativa
Merita poi un cenno a parte un’altra questione affrontata nella sentenza, quella che riguarda l’invalidità del rendiconto approvato per mancanza della nota esplicativa nel rendiconto. La Corte afferma che «Si tratta di documento che concorre alla formazione del rendiconto e forma un unicum inscindibile, insieme con registro e riepilogo, per il soddisfacimento dell’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, perché possa esprimere un voto cosciente e meditato; sicché, ove tale nota manchi, la delibera assembleare di approvazione è invalida» (in linea con la sentenza di Cassazione 33038/2018).

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Fonte: Il Sole 24 Ore/Clipeo

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