Lavoro

Sì agli investigatori privati per gli illeciti dei dipendenti!

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Il Tribunale di Padova con il decreto 6031 del 4 ottobre 2019 ha fatto il punto sulle condizioni di liceità delle investigazioni sui dipendenti. Il ricorso ad agenzie private da parte del datore di lavoro e l’utilizzabilità in giudizio del loro operato richiede un’attenta osservanza di limiti specifici.


L’indagine commissionata dal datore di lavoro ad agenti investigativi rientra nell’ipotesi di ‘impiego di personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa’, rispetto alla quale l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori delimita la sfera di intervento del datore che deve ai lavoratori i nominativi degli addetti alla vigilanza dell’attività lavorativa. Il divieto di controllo occulto sancito dalla norma non opera quando il ricorso alle investigazioni private è diretto a verificare comportamenti che possono configurare condotte illecite o anche solo il sospetto della loro realizzazione.

Il controllo delle agenzie investigative non deve però sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria del dipendente e in particolare non deve consistere nel controllo dell’adempimento diligente delle mansioni che è riservato direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Le indagini devono invece riguardare comportamenti che abbiano rilevanza non come mero inadempimento contrattuale, ma come autonome fattispecie illecite: civili, amministrative o penali. La giurisprudenza riconosce come verifiche di condotte illecite (perpetrate o sospettate) che consentono il ricorso all’agenzia investigativa:

  • quelle relative all’attività extralavorativa svolta dal dipendente violando il divieto di concorrenza che sia fonte di danni per il datore di lavoro (Cassazione, sentenza 12810/2017);
  • quelle riguardanti l’uso improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 (Cassazione, sentenza 4984/2014);
  • i comportamenti adottati nel corso di una malattia, laddove i controlli non devono riguardare gli aspetti sanitari, ma le condotte extralavorative che attestano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa (Cassazione, sentenza 12810/2017);
  • quelle relative allo svolgimento durante l’orario di lavoro di attività retribuita in favore di terzi (Cassazione, sentenza 5269 e 14383 del 2000);
  • le attestazioni con le quali il dipendente afferma la propria presenza in servizio a fronte di prestazione lavorativa resa invece a orario ridotto (Cassazione, sentenza 14975/2018).

Il principio è quello dei cosiddetti controlli difensivi che la giurisprudenza ha poi esteso all’interpretazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza.

È essenziale che l’incarico alle agenzie investigative sia conferito per iscritto. Il loro operato deve essere conforme alla normativa sulla privacy e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.

Le verifiche tramite investigatori devono rispondere all’esigenza di assicurare la protezione di diritti. L’attività di controllo non deve essere frutto di un’iniziativa arbitraria del datore di lavoro e non deve riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori.

Lo strumento di indagine usato deve essere il meno invasivo fra quelli disponibili e i controlli devono essere attuati con strumenti proporzionati al fine conseguito. Infine, i dati raccolti devono essere trattati da chi riceve e da chi conferisce l’incarico e le indagini devono concludersi in un termine ragionevole prestabilito.

La prima condizione di ammissibilità del ricorso a investigatori privati da parte del datore di lavoro è che ci sia l’esigenza di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti. Questo vale anche se esiste il solo sospetto della loro realizzazione.

Le aziende, dunque, possono ricorrere all’aiuto di investigatori privati per verifiche relative a malattie, violazione del divieto di concorrenza, utilizzo improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dalla legge 104/1992, attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza e così via.

È necessario, quindi, alla luce di queste osservazioni, che un datore di lavoro valuti attentamente le azioni da intraprendere. Le indagini aziendali hanno lo scopo di raccogliere informazioni e prove sui lavoratori al fine di tutelare gli interessi aziendali.

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