Pensione di reversibilità: conta anche la convivenza
La pensione di reversibilità è il trattamento riservato ai ‘superstiti’ del pensionato o del lavoratore deceduto iscritto presso una delle gestioni dell’INPS.
La pensione di reversibilità è stata introdotta in Italia nel 1939 con la Legge n.1272, nell’ambito del cosiddetto ‘diritto della vedova’, un insieme di diritti e tutele rivolto in particolare alle donne che non avevano una pensione propria e che, alla morte del coniuge, restavano prive di un reddito minimo.
Nel corso degli anni sono state introdotte numerose limitazione al fine di contrastare la pratica comune dei cosiddetti ‘matrimoni di comodo’.
La disciplina dell’erogazione delle pensioni ai superstiti è contenuta nell’art. 1, co. 41, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335 e s.m.i.
Chi ha diritto alla pensione di reversibilità?
I soggetti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono i seguenti:
- il coniuge;
- il coniuge superstite anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione gli spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (lettimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno e nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
- ai genitori di età pari o superiore ai 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili o sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
Nel caso di presenza del coniuge superstite e dell’ex coniuge al quale è stato riconosciuto un assegno divorzile la quota di reversibilità spettante a ciascuna di esse viene determinata in base agli anni di matrimonio con ognuna delle due.
Ma gli anni di convivenza vengono calcolati per la reversibilità?
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 58/2018 ha riconosciuto anche il periodo di convivenza more uxorio del coniuge superstite al fine della determinazione della quota di reversibilità.
La vicenda
Nella vicenda la signora X iniziava una convivenza more uxorio con il signor Y nell’anno 2006.
Nel frattempo il signor Y era sposato con la signora Z dal mese di giugno 1977 e dalla quale si separava consensualmente solo nel mese di maggio 2016. Nel mese di marzo 2017 si procedeva con l’accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e si riconosceva un assegno divorzile alla signora Z. Nel mese di luglio 2017 la signora X e il signor Y si sposavano civilmente, ma nel mese di febbraio 2018 il signor Y decedeva.
Si precisa che la signora Z percepiva già una pensione di anzianità mentre la signora X non percepiva nulla. Successivamente, sia la signora X che la signora Z presentavano ricorso per richiedere la quota di reversibilità spettante alle stesse dal mese successivo al decesso del signor Y.
Il calcolo degli anni di convivenza per la reversibilità
La legge prevede che la quota di reversibilità in presenza sia del coniuge superstite che dell’ex coniuge viene determinata in base agli anni di matrimonio con il de cuius. Nel caso analizzato precedentemente, quindi, la signora X vantava 8 mesi di matrimonio mentre la signora Z 40 anni; pertanto, tenendo conto solo del tenore letterale della legge in materia di divorzio, la signora X avrebbe avuto diritto ad una minima percentuale di reversibilità che non le avrebbe garantito la sopravvivenza. Per tale motivo, quindi, presentava ricorso per l’attribuzione della quota di reversibilità anche per ottenere il riconoscimento degli anni di convivenza more uxorio non avendo l’età (67 anni) per trovarsi un lavoro e non percependo alcun altro mezzo di sostentamento (es. pensione di anzianità).
La signora Z, pur avendo già una pensione, chiedeva la determinazione della quota di reversibilità in base agli anni di matrimonio che le avrebbe quindi permesso di ricevere la parte migliore.
La decisione del Tribunale di Milano
Sulla base di tali premesse il Tribunale di Milano con sentenza n.58/2018 ha riconosciuto, per la determinazione della quota di reversibilità da attribuire sia al coniuge superstite che all’ex coniuge, anche la convivenza more uxorio del coniuge superstite (signora X), avvenuta prima del matrimonio da cui è sorto il diritto di reversibilità, nonostante il de cuius avesse sciolto il vincolo matrimoniale con la signora Z solo nel mese di marzo del 2017. Dunque, secondo il giudice, per ‘durata del rapporto’ deve intendersi, in primo luogo, la durata legale del matrimonio comprensivo del periodo di separazione legale, ma devono essere valutati anche altri elementi tra cui la convivenza more uxorio eventualmente intercorsa tra il de cuius e il coniuge superstite.
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