Privacy: diritto di accesso degli eredi ai dati personali del de cuius
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati, in questo caso degli eredi, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi riguardanti il soggetto in questione, in questo caso il de cuius.
Tale diritto è disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della privacy”) e pertanto non deve essere motivato in quanto si tratta di un diritto rispondente all’interesse dell’ordinamento, finalizzato ad assicurare ai cittadini l’accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito delle schede “divulgative” dedicate al diritto di accesso recentemente diffuse, si occupa, quindi, anche del diritto di accesso ai dati riguardanti le persone decedute.
Quale norma prevede questo tipo di accesso?
Il Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, GDPR) precisa al Considerando 27 l’esclusione dell’applicazione della normativa ai dati delle persone decedute. Tuttavia, lo stesso Considerando, statuisce una clausola di salvaguardia con la quale viene concessa ai singoli Stati membri dell’Unione la possibilità di prevedere norme a tutela del trattamento dei dati delle persone decedute. Per questo motivo l’Italia si è avvalsa di questa facoltà con il Codice Privacy, estendendo le norme di cui al GDPR anche ai trattamenti dei dati di persone decedute. In tal senso il legislatore italiano ha deciso di agire sulla base dei precedenti provvedimenti da parte del Garante. Si ricordi, ad esempio, il provvedimento del 19 dicembre 2002 nel quale il Garante, intervenendo in occasione del crollo di una scuola (evento nel quale persero la vita dei bambini), precisò che le tutele ai dati personali riguardavano anche il trattamento dei dati di un soggetto deceduto.
Già nel Codice privacy italiano (D.Lgs. 196/2003), nella sua versione precedente all’operazione di adeguamento al GDPR operato dal D.Lgs. 101/2018, era presente una norma che stabiliva espressamente una disciplina applicabile ai dati delle persone decedute. Tale norma, oggi abrogata, era contenuta nell’art. 9, co. 3, il quale recitava: “I diritti (di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi della normativa privacy, n.d.A.) riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.
Il Legislatore italiano con l’operazione di adeguamento del Codice privacy operata dal D.Lgs. 101/2018 ha scelto di continuare a prevedere una disciplina specifica in tale ambito introducendo nel corpus normativo del D.Lgs. 196/2003 addirittura una norma ad hoc – l’art. 2-terdecies – rubricata “Diritti riguardanti le persone decedute”.
Tale articolo afferma che:
- “I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
- La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
- L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
- In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Chi può chiedere l’accesso?
Sulla base di quanto esplicitato dal primo comma dell’articolo sopra enunciato, tale diritto di accesso spetta all’individuo che ha un interesse proprio o a chi agisce a tutela dell’interessato, come suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nello specifico, la richiesta di accesso – che deve essere soddisfatta entro un mese dalla richiesta (salvo eventuali proroghe ex art. 12 GDPR) – può essere esercitata nei confronti del Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell’interessato) anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.
Che cosa si può esigere?
Con riferimento al diritto di accesso, per esempio l’erede può chiedere:
- i dati personali della persona deceduta;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo;
- l’origine dei dati;
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall’Unione Europea.
Relativamente ai costi, la richiesta di accesso (anche se non esercitata direttamente dall’interessato, come nell’ipotesi in commento) non implica oneri ed esborsi da parte del richiedente, tuttavia se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (art. 12, par. 5, GDPR).
Eccezioni e limiti
Recentemente il Garante privacy ha diffuso delle sintetiche guide operative in formato di “schede” per spiegare ai cittadini, con linguaggio semplice e chiaro, i diritti degli interessati, in particolare con riferimento alle varie tipologie del diritto di accesso; con riguardo al tema de quo, vale a dire al diritto di accesso riguardante i dati delle persone decedute, il Garante ha sottolineato anche le eccezioni ed i limiti di tale prerogativa, facendo riferimento ai commi da 2 a 4 dell’art. 2-terdecies, Codice privacy, sopra citato. In particolare, il diritto di accesso ai dati di persone decedute è escluso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, la persona deceduta lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al Titolare del trattamento.
In tale ambito, la volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Tale divieto, tuttavia, non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Infine, nel caso in cui il Titolare del trattamento non riscontri la richiesta di accesso da parte dei soggetti legittimati ex art. 2-terdecies, Codice privacy, il richiedente può rivolgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure ha facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Aspetto quanto mai delicato in ambito successorio è, a seguito della apertura della successione che, coincide con il momento della morte del defunto, cioè il de cuius, la ricostruzione dei beni che costituiscono l’eredità, ovvero quella che viene definita in gergo tecnico, la massa ereditaria. Se ci si trova fra i chiamati all’eredità, vuoi per successione legittima o per designazione testamentaria, ci si troverà nella condizione, al fine di stabile la propria quota, di dover ricostruire il patrimonio del defunto mediante la ricerca di tutti i beni mobili ed immobili come ad esempio di conti correnti, di polizze vita, fondi di investimento, la ricerca di proprietà immobiliari ed eventuali partecipazioni societarie.
Clipeo oltre a svolgere le tradizionali indagini volte all’identificazione degli eredi, è in grado di effettuare le indagini volte a valutare il patrimonio del defunto ante mortem, ovvero la massa ereditaria.
È necessario ricordare che la massa ereditaria è costituita dalla totalità dei rapporti giuridici sia attivi che passivi che facevano capo al soggetto scomparso, per cui anche i debiti del defunto dovranno essere individuati, in quanto gli stessi dovranno essere detratti dall’attivo.