Diritto di famiglia, Separazione/Mantenimento

Allontanamento dalla casa coniugale: quando è consentito andare via di casa

Il coniuge che abbandona la casa coniugale rischia l’addebito a meno che non vi sia una giusta causa o un accordo con l’altro.

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L’obbligo di coabitazone dopo il matrimonio

Uno dei principali doveri che scattano dopo il matrimonio è quello di coabitazione: marito e moglie sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto salvo diversi accordi, e non è consentito lasciare quella che viene definita casa coniugale senza una giusta causa. Infatti, come per l’infedeltà, anche nel caso di abbandono del tetto può essere chiesta la separazione con addebito.

Ci sono tuttavia delle eccezioni che possono essere legate a un accordo tra i coniugi (ad esempio nel caso in cui la famiglia decide di vivere qualche anno separata per consentire, a uno dei due, di fare carriera accettando un trasferimento particolarmente lontano). Lo stesso accordo potrebbe consentire la separazione di fatto della coppia quando marito e moglie abbiano ormai preso consapevole cognizione del fatto che l’unione sia svanita e si autorizzano l’un l’altro a vivere in una casa diversa.

A questo proposito, vista la delicatezza della situazione sarà più opportuno redigere un accordo per iscritto. In ultimo, una giusta causa per poter andare via di casa è il comportamento pericoloso del coniuge che metta a repentaglio la sicurezza fisica o psicologia dell’altro.

L’allontanamento dalla casa coniugale

Se un coniuge si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa o senza il consenso dell’altro, confermando la volontà di non fare più ritorno, viola l’obbligo di coabitazione. In questo caso, l’altro coniuge può ottenere la separazione e chiedere al giudice che ne addebiti la causa all’ex, e quest’ultimo non può pretendere il mantenimento anche se ha un reddito più basso.

Non si può abbandonare la casa coniugale neanche se si ha intenzione di chiedere, di lì a breve, la separazione. Solo l’esistenza di una crisi già in atto, evidente e irreversibile, che dipenda da cause diverse e precedenti all’abbandono del tetto, giustifica l’allontanamento da casa. Tuttavia, anche in questo caso, per evitare problemi di carattere processuale, è meglio che i coniugi sottoscrivano un accordo con cui si autorizzano vicendevolmente a vivere separati.

Quando si può abbandonare la casa e il coniuge

L’allontanamento dalla residenza familiare è possibile solo se vi è una giusta causa. In questa ipotesi non è causa di addebito, anche se manca l’accordo con l’altro coniuge. L’abbandono della casa è consentito, ad esempio:

  • se successivo alla richiesta della domanda al giudice di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • se è determinato da situazioni di fatto, avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il continuare della convivenza, oppure quando l’abbandono consegue a una situazione già intollerabile quando cioè c’è una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune.

Un altro esempio di abbandono legittimo della casa è quello necessario a sfuggire al «mobbing familiare», dove la colpa della fine del matrimonio va al coniuge che adotta la condotta violenta, che costringe l’altro ad allontanarsi. Basta anche un solo episodio di percosse, infatti, a determinare l’intollerabilità della convivenza. Non c’è bisogno che la violenza si risolva nell’uso delle mani: anche la violenza psicologica, i maltrattamenti, le offese e le prevaricazioni possono essere causa di mobbing familiare e consentire al coniuge di andare via di casa senza per questo aver bisogno del consenso, né tantomeno rischiare l’addebito.

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